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Regesto

Fusioni di fondazioni mediante assorbimento.
1. Benché la legge non la preveda espressamente, è possibile una fusione di fondazioni mediante l'assorbimento di una di esse da parte dell'altra (consid. 2).
2. La fusione di fondazioni può aver luogo solo in virtù di un atto dell'autorità. È competente al riguardo l'autorità di vigilanza (art. 84 CC) o quella competente per la modificazione (art. 85 segg. CC)? La fusione ordinata dall'autorità di vigilanza non è comunque nulla a causa d'incompetenza per materia (consid. 3b).
3. In caso di fusione di fondazioni, i principi stabiliti negli art. 748 e 914 CO vanno rispettati in quanto siano applicabili a una fondazione. La loro violazione non comporta peraltro la nullità della fusione (consid. 3c).
4. Come successione universale, la fusione ha per effetto che i diritti e le obbligazioni della fondazione assorbita sono trasferiti alla fondazione assorbente, anche se al momento dell'assunzione essi non erano noti alle parti (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 84 CC, art. 748 e 914 CO