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Regesto

Autonomia comunale. Ricomposizione particellare nella zona edificabile, accompagnata da un trasferimento di possibilità di utilizzazione giustificato da una misura di protezione dei monumenti.
1. Ove il diritto cantonale preveda una sola istanza di ricorso, una decisione di rinvio che obbliga un comune a conformarsi all'ingiunzione dell'autorità di ricorso, per impugnare subito dopo la propria decisione, causa a tale comune un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 1b).
2. Il comune di Silvaplana dispone di una base legale sufficiente per procedere a una ricomposizione particellare nella zona edificabile e al trasferimento delle possibilità di utilizzazione da uno ad altro fondo, allo scopo di attuare una misura di protezione dei monumenti (consid. 4).
3. Anche una decisione di base deve tener conto del principio della piena compensazione reale, quando essa influisca in modo determinante sulla nuova attribuzione da effettuare nel quadro della ricomposizione particellare (consid. 5a).

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Referenzen

Artikel: art. 87 OG