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Regesto

Art. 1 cpv. 2 LDIP; portata della riserva dei trattati internazionali.
La riserva dei trattati internazionali contenuta nell'art. 1 cpv. 2 LDIP si riferisce all'intero ambito disciplinato dalla LDIP. Nella misura in cui tali trattati esistano, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di sentenze straniere sono quindi retti esclusivamente da detti trattati, anche dopo l'entrata in vigore della LDIP (consid. 3).
Trattato fra la Svizzera e la Spagna su l'esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale (RS 0.276.193.321); art. 6, riconoscimento di sentenze di divorzio.
- Una procedura di divorzio promossa in Svizzera tra coniugi spagnoli domiciliati in Svizzera va proseguita in Svizzera ove, dopo la litispendenza della domanda di divorzio svizzera, un'ulteriore procedura di divorzio sia promossa in Spagna e il giudice spagnolo pronunci il divorzio tra le parti? Questione risolta affermativamente se il giudice svizzero era competente per decidere sull'azione di divorzio (consid. 4).
- Momento determinante per decidere sull'esistenza delle condizioni della competenza: per la questione del domicilio, č determinante il momento in cui č promossa l'azione in Svizzera; per le condizioni a cui il diritto svizzero subordina il rinvio al diritto spagnolo, č determinante il momento in cui č promossa l'azione in Spagna (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 1 cpv. 2 LDIP