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Regesto

Semilibertà; art. 37 n. 3 cpv. 2 CP.
Di regola, la semilibertà va accordata solo se l'interessato che abbia tenuto buona condotta abbia scontato almeno la metà della pena (o almeno dieci anni ove si tratti della reclusione perpetua). Una deroga a tale duplice condizione cumulativa, consentita a titolo eccezionale dall'art. 37 n. 3 cpv. 2 ultimo periodo CP, può essere ammessa solo restrittivamente. Diniego della semilibertà nella fattispecie, in cui l'interessato non aveva ancora scontato la metà della pena e in cui, a causa della sua condotta precedente, sussisteva un elevato rischio che tornasse a delinquere.

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Referenzen

Artikel: art. 37 n. 3 cpv. 2 CP