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Regesto

Art. 84 cpv. 2 e art. 88 OG; effetti della liberazione condizionale su di una domanda di grazia.
Una decisione con cui l'autorità nega la grazia non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione, né con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1a). In linea di principio, non è esperibile neppure il ricorso di diritto pubblico, mancando un interesse giuridicamente protetto; il ricorrente può nondimeno dolersi di una violazione dei diritti di parte riconosciutigli, sia pure in modo limitato, in materia di grazia (consid. 1b).
Non è arbitrario dichiarare una domanda di grazia inammissibile perché divenuta senza oggetto, ove il condannato abbia beneficiato della liberazione condizionale (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: Art. 84 cpv. 2 e art. 88 OG

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