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Regesto

Obbligo di un genitore di contribuire al mantenimento del figlio oltre la sua maggiore età; misure provvisionali (art. 277 cpv. 2, art. 281 cpv. 1 e cpv. 2 CC).
1. Nel condannare il genitore convenuto, nel quadro delle misure provvisionali previste dall'art. 281 cpv. 2 CC, a pagare provvisoriamente adeguati contributi, il giudice lo obbliga a un'esecuzione anticipata di quanto chiesto nel merito. Egli è quindi tenuto a esaminare se siano date le condizioni stabilite dall'art. 277 cpv. 2 CC; è sufficiente che la loro esistenza appaia verosimile (consid. 3c).
2. Il giudice deve decidere sulla necessità di ordinare misure provvisionali in funzione della capacità finanziaria del figlio, senza tener conto del fatto che un terzo provvederà eventualmente al mantenimento non assicurato da parte del genitore convenuto (consid. 4).
3. Apprezzamento della situazione nella fattispecie. Il giudice deve, in particolare, considerare la formazione professionale progettata già prima che fosse raggiunta la maggiore età, e non soltanto l'educazione generale del figlio (consid. 5).
4. Acconto per le spese di causa: è concepibile un'analogia tra l'art. 281 cpv. 1 e l'art. 145 CC (consid. 6).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 277 cpv. 2, art. 281 cpv. 1 e cpv. 2 CC, art. 281 cpv. 2 CC, art. 145 CC