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Regesto

Art. 154 segg. LDIP. Diritto applicabile allo statuto personale di una società.
1. Esame della capacità di essere parte nell'ambito di un ricorso per riforma (consid. 2).
2. Secondo l'art. 154 cpv. 1 LDIP per determinare lo statuto personale di una società occorre riferirsi al diritto dello Stato ove essa è incorporata (consid. 4). Sotto l'imperio della LDIP non vi è più spazio per la riserva della sede fittizia, fondata sulla nozione di frode alla legge (consid. 5 e 6).
Per contro, la riserva dell'ordine pubblico svizzero (art. 17 LDIP) rappresenta un limite generale alla teoria dell'incorporazione (consid. 7).
3. Capacità civile dell'attrice, una società panamense, ammessa nel caso concreto (consid. 8).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 154 cpv. 1 LDIP, art. 17 LDIP