Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 32 cpv. 4 lett. e e f, art. 39 cpv. 3, art. 43 LPA, art. 3 cpv. 2 OIB, art. 13 e 20 ALS; divieto d'imballaggi per bibite in PVC.
1. Competenza per rendere una decisione di accertamento fondata sull'ordinanza sugli imballaggi per bibite (consid. 3).
2. Potere d'esame del Tribunale federale riguardo a un'ordinanza del Consiglio federale fondata su una delega legislativa (consid. 4).
3. Il divieto d'imballaggi per bibite in PVC secondo l'art. 3 cpv. 2 OIB non eccede la delega legislativa dell'art. 32 cpv. 4 lett. e e lett. f LPA: questi imballaggi sono suscettibili di complicare notevolmente sia il riciclaggio dei rifiuti sia l'eliminazione dei rifiuti urbani negli impianti di trattamento (consid. 5a a 5c). Inoltre, la normativa non viola il principio della proporzionalità (consid. 5d).
4. Nel caso di specie l'accordo di libero scambio fra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea non è violato (consid. 6).
5. Portata di un "gentlemen's agreement" conchiuso, nell'ambito della protezione dell'ambiente, fra la Confederazione e gli ambienti economici interessati (consid. 9b). Consultazione degli ambienti interessati e principio di cooperazione secondo gli art. 39 cpv. 3 e art. 43 LPA (consid. 9c e 9d).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 2 OIB, art. 13 e 20 ALS