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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale, legittimazione della banca nel procedimento cantonale di ricorso.
Per le controversie suscettibili d'essere sottoposte al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, la legittimazione a ricorrere nell'ambito del procedimento cantonale dev'essere riconosciuta per lo meno nei limiti previsti dal diritto federale per la legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo. La legittimazione di una banca che, senza essere l'oggetto di un procedimento penale condotto all'estero, č colpita dalla domanda d'assistenza, si determina secondo l'art. 103 lett. a OG. La banca č legittimata ad agire ai sensi di questa norma quando č invitata a produrre documenti o quando sono interrogati suoi impiegati o suoi organi riguardo a operazioni finanziarie e movimenti di conti (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 103 lett. a OG