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Regesto

Art. 216 cpv. 2 CO. Esigenza dell'atto pubblico.
1. Devono figurare nell'atto pubblico i punti essenziali per il contenuto materiale del contratto. Punti obiettivamente secondari ma soggettivamente essenziali soggiacciono all'atto pubblico se, per la loro natura, costituiscono un elemento del relativo contratto (consid. 2a).
2. Una clausola di carattere personale, morale, quale un obbligo di assistenza e aiuto a favore dei venditori, non deve rivestire la forma dell'atto pubblico e può quindi essere stipulata in una convenzione separata (consid. 2b).
Art. 107-109 CO. Mora del debitore.
Se il debitore è in mora in un contratto bilaterale ove ogni rata ha date proprie di scadenza, il creditore può di massima procedere secondo l'art. 107 CO solo per le rate scadute. Eccezione a questo principio nel caso in cui risulti compromessa la futura, corretta esecuzione del contratto. La fissazione di un termine per il pagamento delle rate scadute non vale come rinuncia alle ulteriori rate. La comminatoria di rinuncia alle rate future è superflua se dal comportamento del debitore risulta ch'essa sarebbe inutile oppure, se nel contratto è inserita una clausola che autorizza il creditore ad esercitare i diritti derivanti dagli art. 107/109 CO anche in relazione alle rate non ancora scadute (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 216 cpv. 2 CO, Art. 107-109 CO, art. 107 CO