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Regesto

Art. 29 cpv. 1 lett. c DPA; art. 59 cpv. 2 LTC. Ricusazione di funzionari inquirenti.
L'Ufficio federale delle comunicazioni, cui spetta, secondo l'art. 2 dell'Ordinanza concernente la delega delle competenze, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni punite dagli articoli 57 e 58 della Legge sulle telecomunicazioni, può affidare tali compiti a funzionari specializzati e a questo scopo particolarmente preparati dell'Azienda delle PTT, sempre che questi ultimi non appaiano prevenuti, ciò che è il caso quando l'Azienda delle PTT è in concorrenza in un determinato ambito delle telecomunicazioni (nella fattispecie: commercio di modems) con l'imputato.

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Referenzen

Artikel: art. 59 cpv. 2 LTC