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Regesto

Art. 125 segg. PP; art. 6 n. 3 lett. a CEDU. Emissione dell'atto d'accusa.
Nel quadro della messa in stato d'accusa, la Camera d'accusa esamina, in particolare, se l'atto di accusa soddisfa le esigenze legali; se l'atto di accusa si rivela insufficiente, può (anche) essere rinviato al Procuratore generale della Confederazione, affinché le lacune esistenti siano sanate; in tal caso la messa in stato d'accusa è rifiutata provvisoriamente (consid. 1).
L'atto di accusa ha la funzione di delimitare l'oggetto del processo e di indicare i reati posti a carico dell'imputato (consid. 2).
L'atto di accusa deve almeno permettere di distinguere gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati rimproverati al singolo imputato; deve essere indicato a quali capi d'accusa si riferiscono i mezzi di prova (consid. 3).
Contenuto del rapporto esplicativo (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 n. 3 lett. a CEDU

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