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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; pensione alimentare al coniuge.
Tra coniugi separati o divorziati sussiste un particolare rapporto economico e giuridico per quanto concerne le pensioni alimentari. Nei rapporti intercantonali, deve di conseguenza essere evitata una doppia imposizione (cambiamento della giurisprudenza).
Nei rapporti intercantonali, le pensioni alimentari devono essere tassate esclusivamente nel cantone di domicilio di chi le riceve; il cantone di domicilio di colui che č obbligato a versarle deve ammettere che vengano dedotte dal reddito imponibile.

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Referenzen

Artikel: Art. 46 cpv. 2 Cost.