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Regesto

Art. 4 Cost.; art. 11 segg. LAV e 16 cpv. 3 LAV; prescrizione del diritto all'indennità.
In considerazione dell'importanza del diritto della vittima di ottenere un'indennità giusta l'art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d'informazione delle autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l'ha impedita, senza sua colpa, di agire tempestivamente. Caso eccezionale, in cui l'equità impedisce di opporre alle pretese della vittima il termine di prescrizione di due anni stabilito all'art. 16 cpv. 3 LAV (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 11 cpv. 1 LAV, art. 16 cpv. 3 LAV