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Regesto

Art. 66 PP, 105bis cpv. 2 PP e art. 214 PP; art. 10 CEDU. Sorveglianza delle telecomunicazioni di giornalisti.
La sorveglianza delle telecomunicazioni ordinata dal Ministero pubblico della Confederazione o dal giudice istruttore federale e in seguito comunicata alla persona in causa, è impugnabile con reclamo dinanzi alla Camera d'accusa (consid. 2).
Astensione del Presidente della Camera d'accusa, che aveva approvato la misura (consid. 1).
Legittimati a ricorrere sono, oltre all'abbonato, anche i terzi che hanno effettivamente subito la sorveglianza (consid. 3).
Ammissione di un interesse attuale protetto giuridicamente (consid. 4).
Delimitazione tra indiziato e terzo: ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 PP, l'indiziato è unicamente la persona il cui reato è invocato per giustificare la misura e entra in linea di conto (consid. 6).
Di principio, le telecomunicazioni dei giornalisti quali terzi non possono essere sorvegliate in virtù del loro diritto, discendente direttamente dall'art. 10 CEDU, di non rivelare le loro fonti, nella misura in cui la protezione di queste ultime diverrebbe altrimenti illusoria (consid. 8a).
La violazione del segreto d'ufficio in causa non è di importanza a tal punto straordinaria da far ammettere l'esistenza di un interesse pubblico preponderante suscettibile di giustificare la sorveglianza (consid. 8b e c).
La documentazione derivante dall'illecita sorveglianza va separata dalle restanti risultanze istruttorie e conservata a parte (consid. 10).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 10 CEDU, Art. 66 PP, art. 214 PP, art. 66 cpv. 1 PP