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Regesto

Diritto al salario, in caso di impedimento al lavoro, di un lavoratore alle dipendenze di un'impresa acquisitrice sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale (art. 20 LC).
Fra le disposizioni del contratto collettivo di lavoro concernenti il salario, ai sensi dell'art. 20 LC, figurano quelle relative al salario in caso di impedimento al lavoro dovuto a motivi inerenti alla persona del lavoratore non imputabili a sua colpa (consid. 1).
Qualora il lavoratore si veda riconoscere, in caso di incapacità lavorativa, un diritto alle indennità di un'assicurazione perdita di guadagno durante un lungo periodo, senza restrizioni di sorta, egli può in buona fede ritenere che beneficerà della copertura assicurativa anche se il contratto di lavoro viene disdetto prima della scadenza di questo periodo (consid. 2).
Nesso di causalità fra l'omissione del datore di lavoro di porre il lavoratore al beneficio di un'assicurazione collettiva conforme al contratto nazionale di obbligatorietà generale e il pregiudizio sopportato da quest'ultimo (consid. 3).
Sanzione di tale omissione (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 20 LC