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Regesto

Art. 86 cpv. 1 OG; impugnabilità di un decreto sulla sospensione dell'aumento ordinario degli stipendi.
Concetto di norma giuridica, di decisione e di decisione generale. L'impugnato decreto, mediante il quale l'aumento degli stipendi degli insegnanti è stato sospeso per un determinato anno scolastico, costituisce una decisione generale (consid. 2a). Impugnabilità della decisione generale (consid. 2b).
Secondo la legge bernese sulla giustizia amministrativa, contro decisioni generali è dato in ogni caso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo cantonale, qualora l'oggetto della lite rientri nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU (consid. 3). Ciò è il caso per contestazioni concernenti pretese patrimoniali relative ai rapporti di servizio della pubblica amministrazione (consid. 4). Rinvio della causa al Tribunale amministrativo cantonale (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 86 cpv. 1 OG, art. 6 CEDU