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Regesto

Art. 219 CP; violazione del dovere d'assistenza o educazione.
Condizioni di applicazione di questa disposizione (consid. 1a).
La responsabile di una scuola che, pur sapendo che abusi sessuali sono stati commessi da allievi nei confronti di un'altra allieva minorenne, non adotta i provvedimenti che s'impongono per ovviare al pericolo importante e prevedibile che tali abusi si ripetano, si rende colpevole, per negligenza, del reato punito dall'art. 219 CP (consid. 1b-1d).
Laddove la negligenza dell'agento non solo pregiudichi la salute di uno dei minorenni affidatigli, ma esponga altresì a pericolo lo sviluppo fisico o psichico di altri minorenni di cui è responsabile, l'art. 219 CP è comunque applicabile, prescindendo da un'eventuale applicazione dell'art. 215 CP (consid. 1e).
Art. 219 cpv. 2 CP e art. 63 CP; pena in caso di negligenza.
Se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di condannare a una multa anziché alla detenzione. Per determinare quali di queste due pene debba essere pronunciata, va presa in considerazione quale criterio essenziale la gravità della negligenza (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 219 CP, art. 215 CP, Art. 219 cpv. 2 CP, art. 63 CP