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Regesto

Art. 13e e art. 23a LDDS.
L'inosservanza del divieto della polizia degli stranieri di abbandonare o di accedere a un dato territorio è punibile solamente se l'esecuzione dell'allontanamento è inattuabile. Sono al riguardo determinanti le circostanze che esistono al momento della pronuncia della sentenza (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
La clausola relativa all'impossibilità comprovata di eseguire l'allontanamento stabilisce priorità di quest'ultimo sulla punizione e limita il principio della legalità (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 13e e art. 23a LDDS