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Regesto

Art. 68 n. 2 CP; concorso reale retrospettivo.
L'art. 68 n. 2 CP entra in considerazione unicamente quando si tratta di giudicare delle infrazioni commesse dall'autore prima che sia stata pronunciata contro di lui una pena privativa di libertà per altri reati. In questo caso, se il giudice dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati egli deve irrogare una pena addizionale; altrimenti può aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi irrogare una pena addizionale oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente (consid. 1.3).
Per determinare se ed in caso affermativo in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale deve infliggere una pena addizionale, ci si deve basare sulla data della sentenza nella prima procedura. Di converso per la commisurazione della pena addizionale rispettivamente per determinare la sua quantità ci si deve basare sulla sentenza cresciuta in giudicato nella prima procedura (chiarimento della giurisprudenza; consid. 1.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 68 n. 2 CP