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Regesto

Art. 92 cpv. 7 LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 marzo 2006); art. 122a OADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003); art. 1 segg. dell'ordinanza del 29 giugno 2001 concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: Indennizzo dei Cantoni per le spese amministrative ed esecutive tramite il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione.
Le spese straordinarie (onorario per la consulenza di terzi, indennitŕ per torto morale) per la composizione di un conflitto (liberazione dall'obbligo di lavorare per membri dei quadri) non costituiscono delle spese computabili ai sensi della legge e non sono da indennizzare dal fondo di compensazione (consid. 4 e 5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 92 cpv. 7 LADI, art. 122a OADI