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Regesto

Art. 82 segg., art. 107 cpv. 2 LTF; art. 73 LAID. Ricorso in materia di diritto pubblico; legittimazione a ricorrere dell'amministrazione fiscale cantonale contro una decisione incidentale in materia di diritto cantonale armonizzato (rispetto da parte del contribuente del termine di 30 giorni previsto dall'art. 48 cpv. 1 LAID per interporre reclamo); ammissibilità di conclusioni tendenti alla riforma del giudizio impugnato.
Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF e dell'art. 73 LAID (consid. 1.1) nonostante il carattere incidentale della decisione impugnata (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; consid. 1.2). Portata dell'art. 73 cpv. 1 LAID dopo l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (consid. 1.3). Legittimazione a ricorrere dell'amministrazione fiscale cantonale in virtù dell'art. 73 cpv. 2 LAID in relazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF (consid. 1.4).
Sono ammissibili conclusioni tendenti alla riforma della decisione impugnata poiché, secondo un'interpretazione storica e logica del testo legale, l'art. 73 cpv. 3 LAID non ha valore di lex specialis per rapporto all'art. 107 cpv. 2 LTF (consid. 1.5).

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