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Regesto a

Art. 89 cpv. 1 e art. 111 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere del mandante il cui avvocato è stato sanzionato per conflitto d'interessi.
Legittimazione a ricorrere contro una decisione di inammissibilità (consid. 3); censure proponibili contro una tale decisione (consid. 4). La legittimazione a ricorrere dinanzi alle autorità cantonali non può essere riconosciuta in maniera più restrittiva che dinanzi al Tribunale federale (consid. 5). In concreto, il divieto imposto all'avvocato di patrocinare il suo cliente tocca quest'ultimo soltanto in maniera indiretta. Il mandante non è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Negandogli tale prerogativa, la decisione cantonale non ha violato l'art. 111 LTF (consid. 6).

Regesto b

Art. 12 lett. c LLCA, art. 112 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF; sorveglianza disciplinare sugli avvocati; esigenze in merito al contenuto delle decisioni che possono essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale.
Esame dell'ammissibilità del ricorso (consid. 7). Contenuto indispensabile delle decisioni impugnabili dinanzi al Tribunale federale (consid. 8). Nozione della doppia rappresentanza vietata dalle disposizioni sulla sorveglianza degli avvocati (consid. 9.1). Nel caso di specie, i fatti menzionati nella decisione impugnata non permettono al Tribunale federale di statuire sull'esistenza di un conflitto d'interessi concreto (consid. 9.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 89 cpv. 1 e art. 111 cpv. 1 LTF, art. 111 LTF, art. 112 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF