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Regesto

Art. 37 cpv. 2 LAI; supplemento di rendita in caso d'invaliditā precoce.
Per "insorgenza dell'invaliditā" nel senso dell'art. 37 cpv. 2 LAI si deve intendere l'insorgenza dell'invaliditā determinante per far nascere il diritto alla rendita (evento assicurato rendita d'invaliditā secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 cpv. 1 LPGA e art. 4 cpv. 2 in relazione con gli art. 28 segg. LAI; conferma della giurisprudenza nella sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 225/73 dell'11 gennaio 1974 consid. 2, in RCC 1974 pag. 233 = ZAK 1974 pag. 253; consid. 2.2).
Nel caso di un'assicurata affetta sin dalla sua minore etā di un danno invalidante alla salute, i cui studi a tempo pieno si sono protratti al di lā del compimento dei 25 anni di etā e che č durevolmente incapace di guadagno in misura parziale al termine della prima formazione professionale, l'art. 37 cpv. 2 LAI si applica pertanto solamente se il diritto a una rendita d'invaliditā secondo l'art. 26bis OAI nasce prima del compimento dei 25 anni di etā a seguito di un ritardo nella formazione dovuto all'handicap (consid. 2.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 37 cpv. 2 LAI, art. 4 cpv. 1 LAI, art. 8 cpv. 1 LPGA, art. 26bis OAI