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Regesto

Art. 50 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 Cost.; § 44 cpv. 2, § 45 cpv. 1, § 116 cpv. 4, § 130 cpv. 1 Cost./BL; art. 5 cpv. 1 LPT; autonomia comunale riguardo a compiti d'importanza locale nell'ambito della pianificazione del territorio; limiti posti dal diritto di rango superiore; prelievo di una tassa sul plusvalore da parte di un Comune, quando il Cantone non adempie al suo mandato di legiferare.
Autonomia comunale (consid. 2 e 3.1).
Compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in ambito di pianificazione del territorio (consid. 4.1).
Il prelievo di una tassa sul plusvalore corrisponde a un mandato legislativo, che in base alla legislazione federale (art. 5 cpv. 1 LPT) e alla Costituzione cantonale (§ 116 cpv. 4 Cost./BL) compete al legislatore cantonale; nel Cantone di Basilea Campagna, il potere legislativo non ha finora adempiuto a questo mandato (consid. 4.2 in initio).
Finché il Cantone non farŕ uso della sua competenza di prelevare una tassa sul plusvalore, non si puň vietare ai Comuni di adempiere a questo compito nell'esercizio delle loro competenze; esso č infatti strettamente legato alla pianificazione locale del territorio che incombe agli stessi (consid. 4.2.1-4.2.3).
Competenza finanziaria dei Comuni in ambito di tasse sul plusvalore (consid. 4.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 cpv. 1 LPT, Art. 50 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 Cost., § 44 cpv. 2, § 45 cpv. 1, § 116 cpv. 4, § 130 cpv. 1 Cost./BL, § 116 cpv. 4 Cost./BL

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