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Regesto a

Art. 53d cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2; liquidazione parziale di un istituto di previdenza; diritto del personale uscente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti.
Nel caso in cui i rischi attuariali siano trasferiti nell'ambito di una liquidazione parziale, gli accantonamenti corrispondenti non devono essere sciolti (e attribuiti ai fondi rimanenti), ma distribuiti in favore del personale uscente a condizione che siano stati costituiti in loro favore. È irrilevante che i rischi coperti dagli accantonamenti non possano più realizzarsi presso l'istituto di previdenza cedente. Conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 140 V 121 (consid. 2).

Regesto b

Art. 53d cpv. 6 LPP; procedura in caso di liquidazione parziale.
Nell'ambito di un trasferimento collettivo d'assicurati, l'istituto di previdenza acquirente può fare verificare e decidere dall'autorità di vigilanza competente i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione di una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza cedente (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 140 V 121

Artikel: Art. 53d cpv. 1 LPP, art. 27h cpv. 1 OPP 2, Art. 53d cpv. 6 LPP