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Regesto

Art. 39 cpv. 1 lett. e, art. 41 cpv. 1bis, art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal; limitazione quantitativa nell'ambito della pianificazione ospedaliera; rimborso proporzionale del Cantone in caso di trattamento volontario extracantonale.
Secondo la giurisprudenza (9C_151/2016; 9C_617/2017), una limitazione di quantità stabilita nel mandato di prestazioni, che si riferisce unicamente agli abitanti del Cantone interessato, non può essere invocata da un altro Cantone per rifiutare il rimborso proporzionale dei trattamenti volontari extracantonali. Questa giurisprudenza è applicabile anche quando la limitazione quantitativa concerne le capacità (posti di cura) in ambito psichiatrico ed è iscritta nell'elenco degli ospedali (consid. 4.3); essa è confermata (consid. 4.5 e 4.6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal