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Regesto

Sequestro di beni appartenenti a uno Stato estero. Principio dell'immunità di giurisdizione.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro un sequestro e contro i successivi atti esecutivi (consid. 1).
2. L'art. 279 LEF non esclude il ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
3. Necessità di esaurire tutti i rimedi di diritto cantonale quando il ricorso è fondato su una violazione degli art. 4, 58 e 59 CF nonchè del principio dell'immunità di giurisdizione (consid. 3).
4. L'art. 59 CF non è applicabile quando, come in materia di sequestro, la competenza ratione loci delle autorità è fissata da una norma di diritto federale (consid. 4).
5. Quando lo Stato estero ha agito nel rapporto giuridico litigioso in virtù della sua sovranità (jure imperii), esso può invocare senza limitazioni il principio dell'immunità di giurisdizione. Quando ha invece agito come soggetto di un diritto privato (jure gestionis), esso può essere convenuto davanti ai tribunali svizzeri e formare oggetto in Svizzera di misure di esecuzione forzata, semprechè il rapporto giuridico litigioso abbia una relazione con il territorio svizzero, sia cioè nato o debba essere eseguito nella Svizzera, oppure il debitore abbia per lo meno compiuto determinati atti tali da creare un luogo d'adempimento nella Svizzera (consid. 7-10).

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Referenzen

Artikel: art. 279 LEF