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Regesto

Forza derogatoria del diritto federale, art. 2 disp. tr. CF.
Il complemento costituzionale del 24 marzo 1960 sul mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi, il decreto federale 21 dicembre 1960 concernente le pigioni di immobili e l'ordinanza del Consiglio federale dell'11 aprile 1961 concernente le pigioni e la limitazione del diritto di disdetta regolano in modo compiuto gli interventi dello Stato nei rapporti tra proprietario e locatario inerenti alla determinazione della pigione e al diritto di disdetta. Essi escludono quindi qualsiasi regolamentazione cantonale sul medesimo oggetto. Non escludonoinvece che i Cantoni sottopongano i proprietari di immobili a altre restrizioni di diritto pubblico, segnatamente a quelle destinate a combattere la penuria di alloggi (per esempio divieto di demolire determinati immobili, senza permesso).

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