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Regesto

Art. 4 e 31 CF. Professione di farmacista.
1. Le prescrizioni cantonali di polizia che ordinano la chiusura dei negozi durante un determinato lasso di tempo nel corso della settimana, al fine di offrire al personale il necessario tempo libero, son destinate a salvaguardare la salute pubblica e si conciliano quindi, di massima, con l'art. 31 CF (consid. 2).
2. Il decreto del Consiglio di Stato ticinese che impone la chiusura uniforme di tutte le farmacie di Lugano (eccettuate quelle di turno) il sabato pomeriggio, privando i titolari delle farmacie della facoltà di chiudere invece, come sinora, il lunedì mattina, non è giustificato da sufficienti motivi di polizia e non rispetta il principio della proporzionalità: esso viola pertanto l'art. 31 CF (consid. 3).

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