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Regesto

Libertà di commercio e d'industria. Base legale. Separazione deipoteri. Art. 31 CF.
1. A prescindere dai casi di attrazione di competenze, le violazioni del diritto costituzionale federale non sono suscettibili di ricorso al Consiglio federale (art. 73 cpv. 1 lett. LPA) (consid. 3).
2. Base legale per le disposizioni cantonali sull'esercizio del commercio e dell'industria (art. 31 cpv. 2 CF): secondo la giurisprudenza, la norma legale materiale è sufficiente. Tuttavia, il diritto cantonale può esigere una norma legale formale; per i regolamenti e le ordinanze, il diritto cantonale presuppone di regola una delegazione legislativa a favore dell'autorità esecutiva, a meno che la competenza di questa autorità risulti direttamente dalla costituzione (consid. 5).
3. Un regolamento o un'ordinanza d'esecuzione non possono contenere disposizioni che limitano ulteriormente i diritti del cittadino o gli impongono nuovi obblighi (consid. 6).