Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 31 e 33 CF, art. 5 Disp. trans. CF; esercizio della professione d'avvocato (cantone di Turgovia).
1. Se una legge cantonale sottopone gli avvocati, conformemente alla Costituzione, all'onere di una autorizzazione, essa introduce altresì la base legale del presupposto dell'onorabilità personale, presupposto insito nella natura di detta autorizzazione, anche se la legge non lo menziona espressamente. Questa base legale può risultare anche dal diritto consuetudinario? (consid. 1 a).
2. Ove l'esercizio della professione d'avvocato soggiaccia ad un'autorizzazione e ad una vigilanza particolari, la revoca durevole dell'autorizzazione, dovuta al venir meno di un presupposto essenziale, non è subordinata all'esistenza di una base legale speciale (consid. 1c).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Navigation

Neue Suche