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Regesto

Art. 85 lett. a OG. Legittimazione ricorsuale; iniziativa popolare cantonale tendente alla presentazione da parte del Cantone di un'iniziativa (art. 93 CF).
- La legittimazione per proporre un ricorso in materia di diritto di voto si determina esclusivamente secondo l'art. 85 lett. a OG. Il cittadino può impugnare con ricorso di diritto pubblico la decisione che sottopone un'iniziativa alla votazione popolare (consid. 1).
- Cognizione del Tribunale federale nell'esame di tale decisione (consid. 2).
- Esigenze concernenti l'unità della materia relative ad un progetto d'iniziativa cantonale (consid. 3).
- Natura giuridica del diritto d'iniziativa spettante ai Cantoni (art. 93 CF). Può il Tribunale federale esaminare il contenuto di un'iniziativa di un Cantone? (questione lasciata indecisa) (consid. 4 a).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG