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Regesto

Art. 6 cpv. 1 e 3, 7 bis cpv. 1, 3 e 5, 9 cpv. 1 e 2 LMF.
1. Una collettività può far registrare il medesimo segno come marca collettiva per le merci dei suoi membri e come marca individuale per le sue proprie merci. Ratio legis e uso della marca collettiva (consid. 1-4).
2. Ogni persona avente un interesse degno di protezione può chiedere la nullità di une marca. Ciò vale anche per il titolare di una marca più recente che sia convenuto dal titolare di una marca nulla; conseguenze giuridiche (consid. 5).
3. Rischio di confusione fra la marca individuale SILVA THINS e la marca collettiva SILVA; merci di natura totalmente diversa.Lesione della marca collettiva di diritti anteriori di terzi (consid. 6-9)?

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