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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_204/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Inc., 
patrocinata dagli avv. Andrea Molino e Maurizio Agustoni, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
C.A.________. 
 
Oggetto 
realizzazione di beni pignorati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla società panamense B.________ Inc. nei confronti di A.A.________ per l'incasso di fr. 1'909'407.--, il 1° settembre 2010 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato diversi beni appartenenti all'escusso (numerose azioni, fr. 106'410.--, fr. 2'028'000.--, la quota di ½ della particella n. 1284 e le particelle n. 1285, 2226 e 2228 RFD di X.________) stimati in complessivi fr. 3'142'611.50. Al medesimo gruppo (n. 1001626/4) partecipa anche C.A.________, moglie di A.A.________, quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20. 
Il 3 maggio 2012 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha realizzato le particelle n. 2226 e 2228, il cui ricavo è servito in parte a pagare i crediti ipotecari, mentre la rimanenza è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale. B.________ Inc. ha chiesto la realizzazione degli altri beni pignorati e la ripartizione provvisoria del provento dei beni pignorati già realizzati. Con provvedimento 11 settembre 2014 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato di non poter dare seguito a tali richieste " in quanto il Ministero pubblico mantiene il sequestro penale ". 
Come risulta dal verbale di pignoramento, i beni pignorati (salvo l'importo di fr. 106'410.--) erano in effetti già " oggett[o] di precedente sequestro penale ", e meglio - co me poi confermato con sentenza 18 agosto/29 settembre 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino - di un sequestro conservativo in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP in un procedimento aperto contro l'escusso dal Ministero pubblico del Cantone Ti cino. Tale procedimento penale è attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale. Ai ricorsi presentati da A.A.________ e C.A.________ avverso la predetta sentenza penale il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo limitatamente ai risarcimenti riconosciuti agli accusatori privati e al risarcimento equivalente in favore dello Stato, precisando che i beni di pertinenza di A.A.________ rimangono sotto sequestro. 
 
B.   
In accoglimento di un ricorso 22 settembre 2014 presentato da B.________ Inc., con sentenza 23 febbraio 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha annullato il predetto provvedimento 11 settembre 2014 e ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare immediatamente seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati e di ripartire provvisoriame nte tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ric avo dei beni pignorati già realizzati. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 9 marzo 2015 A.A.________ ha impugnato la sentenza 23 febbraio 2015 dinanzi al Tribunale federale, postulando in via principale di confermare la legittimità del rifiuto di realizzare i beni pignorati e di ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già realizzati, in via subordinata di accertare la tardività della domanda di realizzazione e di fare ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di decretare l'estinzione dell'esecuzione. 
 
Al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo mediante decreto 30 marzo 2015. Con risposta 19 giugno 2015 B.________ Inc. ha chiesto di dichiarare inammissibile il gravame, in via subordinata di respingerlo. L'Autorità di vigilanza ha invece dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare. Il ricorrente e l'opponente hanno poi presentato replica e duplica spontanee. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. L'opponente considera che il ricorrente non sia legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF, poiché non si sarebbe prevalso di un interesse proprio alla modifica della decisione impugnata. Giusta tale disposizione, ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). Secondo la giurisprudenza, in linea di principio i diretti partecipanti alla procedura esecutiva, ossia il debitore ed il creditore, hanno un interesse giuridicamente protetto a che tale procedura si svolga in conformità della legge e sono pertanto legittimati a ricorrere (v. DTF 129 III 595 consid. 3.2; sentenza 5A_374/2013 del 9 settembre 2013 consid. 4.2; la legittimazione ricorsuale dell'art. 17 LEF e dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF è definita allo stesso modo, v. DTF 139 III 504 consid. 3.3). È vero che in concreto l'insorgente fonda parte della motivazione del gravame su un asserito diritto preferenziale dello Stato nei confronti degli altri creditori sgorgante dal sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP, ma egli dispone pure di un interesse proprio, nella sua qualità di debitore pignorato (v. sentenza 5A_868/2011 del 21 maggio 2012 consid. 1.3), alla modifica della sentenza dell'Autorità di vigilanza, sia nella misura in cui si oppone alla realizzazione dei beni pignorati ed alla ripartizione provvisoria del provento dei beni pignorati già realizzati sia nella misura in cui, in via subordinata, si prevale della perenzione dell'esecuzione in applicazione dell'art. 121 LEF. In tali condizioni, non si giustifica negare al ricorrente il diritto di presentare ricorso in materia civile.  
 
1.3. Con il ricorso in materia civile può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
L'impugnativa rispetta solo in parte i requisiti di motivazione esposti. Nella misura in cui sono disattesi - segnatamente perché il ricorrente si limita a criticare con considerazioni generiche ed approssimative la sentenza impugnata (ad esempio quando pretende che essa sarebbe in urto con il parziale conferimento dell'effetto sospensivo deciso dal Tribunale federale nel procedimento penale) - il rimedio si appalesa inammissibile. Di seguito verranno pertanto unicamente vagliate le censure supportate da una motivazione sufficiente. 
 
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).  
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). 
Dato che nel ricorso all'esame viene completata, ma non validamente messa in discussione, la fattispecie che emerge dalla sentenza impugnata vincola il Tribunale federale. Gli argomenti ricorsuali interamente fondati su circostanze diverse da quelle accertate dall'Autorità di vigilanza oppure su fatti e mezzi di prova nuovi sono pertanto da considerarsi inammissibili. 
 
2.   
In via subordinata il ricorrente chiede di decretare, in applicazione dell'art. 121 LEF, la perenzione dell'esecuzione introdotta dall'opponente. A suo dire, infatti, la domanda di realizzazione non sarebbe stata presentata nei termini legali dell'art. 116 cpv. 1 LEF
 
Anche se presentata a titolo subordinato, tale conclusione merita di essere trattata subito poiché il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame della proposta di giudizio introdotta a titolo principale. Ora, l'argomento dell'estinzione dell'esecuzione si fonda sull'asserita tardività della domanda di realizzazione, circostanza che però non emerge dalla fattispecie accertata nel querelato giudizio. Il ricorrente considera che spetterebbe al Tribunale federale accertare la tempestività della domanda, ma nemmeno pretende che le condizioni dell'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero in concreto realizzate. La conclusione, che è del resto nuova (v. art. 99 cpv. 2 LTF), va quindi dichiarata inammissibile. 
 
3.   
In via principale il ricorrente postula di non realizzare i beni pignorati e di non ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già realizzati. 
 
3.1. L'art. 44 LEF prevede che la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.  
 
3.1.1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La realizzazione degli oggetti confiscati in virtù di tale norma, conformemente alla riserva dell'art. 44 LEF, non avviene secondo le prescrizioni della LEF, ciò che conferisce un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) in favore dello Stato o della persona lesa rispetto agli altri creditori (sentenza 5A_893/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2; THOMAS ROHNER, in SchKG Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 44 LEF; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 16 ad art. 70/71 CP; DOMENICO ACOCELLA, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 44 LEF).  
 
3.1.2. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 prima frase CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Tale sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP). La riserva dell'art. 44 LEF non vale in tale ambito (ROHNER, loc. cit.; BAUMANN, loc. cit.; ACOCELLA, loc. cit.; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 29 ad art. 71 CP; KREN KOSTKIEWICZ/WALDER, SchKG Kommentar, 18a ed. 2012, n. 8 ad art. 44 LEF; v. anche DTF 126 I 97 consid. 3d/bb, riferita al vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP) e lo Stato - rispettivamente l'assegnatario della pretesa risarcitoria (v. art. 73 cpv. 1 lett. c CP) - deve far valere il suo credito risarcitorio secondo la procedura della LEF, nella quale non beneficia di alcun diritto preferenziale rispetto agli altri creditori (sentenze 1B_114/2015 del 1° luglio 2015 consid. 4.4.1; 6B_694/2009 del 22 aprile 2010 consid. 1.4.2, riferita al vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP; Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 III 223 n. 223.6, in relazione al vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP; BAUMANN, op. cit., n. 69 ad art. 70/71 CP). L'esecuzione del credito risarcitorio, la realizzazione dei valori patrimoniali sequestrati e la distribuzione del relativo ricavo avvengono quindi secondo le prescrizioni della LEF (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 con rinvio; FF 1993 III 224 n. 223.6).  
 
Il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP è una misura provvisoria e conservativa, che tende ad evitare che il debitore dell'eventuale futuro credito risarcitorio disponga dei suoi beni per sottrarli all'azione futura dei suoi creditori (DTF 140 IV 57 consid. 4.2; sentenza 6B_326/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1). Fino a che l'istruzione non è terminata e sussiste una possibilità che un credito risarcitorio sia ordinato, il sequestro va mantenuto (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2 con rinvio). Una volta il giudizio penale cresciuto in giudicato, il sequestro è mantenuto fino al momento in cui subentra una misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 con rinvii; FF 1993 III 223 n. 223.6). 
 
3.2. L'Autorità di vigilanza ha stabilito che, nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, il sequestro fondato sull'art. 71 cpv. 3 CP potrà tutt'al più essere annullato, ma non commutato in una confisca ai sensi dell'art. 70 CP, non essendoci una conclusione in tal senso. Ha poi considerato che il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP avente per oggetto dei beni pignorati non impedisca né la loro realizzazione né la ripartizione provvisoria del ricavo di quanto già realizzato, poiché tale misura conservativa, a differenza della confisca, non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nei confronti degli altri creditori che hanno promosso dei procedimenti esecutivi contro l'imputato prima dell'ente pubblico.  
 
3.3. Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 44 e 144 LEF, nonché dell'art. 71 cpv. 3 CP. Egli considera in sostanza che, siccome il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP è antecedente il pignoramento, lo Stato disporrebbe di un diritto preferenziale nei confronti dei creditori pignoranti. Il sequestro impedirebbe pertanto la realizzazione degli oggetti pignorati e la ripartizione provvisoria del ricavo risultante dalla realizzazione di tali beni.  
 
3.4. In base ai vincolanti accertamenti del giudizio impugnato risulta che, anche se la procedura penale non si è ancora conclusa, i valori patrimoniali colpiti dal sequestro non potranno in ogni caso più essere confiscati giusta l'art. 70 CP, ma potranno semmai soltanto essere utilizzati per garantire il risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 e 3 CP. Nella presente fattispecie, pertanto, lo Stato non avrà comunque alcun diritto di distrazione sui beni sequestrati e la realizzazione di questi ultimi non potrà che avvenire secondo le prescrizioni della LEF.  
Il sequestro penale in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata del credito risarcitorio (art. 71 cpv. 3 CP). Questo non significa però che qualora, come in concreto, i beni colpiti dal sequestro siano in seguito oggetto di pignoramento da parte di terzi (ciò che rimane possibile per l'assenza, appunto, di un diritto preferenziale dell'ente pubblico; v. TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 71 CP) la misura conservativa disposta dall'autorità penale possa semplicemente essere ignorata. Come spiegato, il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP va infatti mantenuto fino a che possa essere rimpiazzato da una misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento. 
 
Per risolvere il caso qui all'esame, la dottrina propone un'applicazione per analogia dell'art. 281 LEF, in virtù del quale qualora dopo il decreto di sequestro (ex art. 271 segg. LEF) gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria (art. 281 cpv. 1 LEF; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, loc. cit.; v. anche NIKLAUS SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a ed. 2007, § 2 n. 185; GEORGES GREINER, Wie kommen durch eine Straftat Geschädigte zu ihrem Geld?, RPS 125/2007 pag. 64). Tale soluzione dottrinale merita di essere seguita, poiché permette di regolamentare il rapporto tra Stato e terzi pignoranti senza conferire all'ente pubblico un diritto preferenziale (v. art. 281 cpv. 3 LEF) e, inoltre, di dare modo allo Stato di opporsi ad eventuali manovre abusive dell'imputato (il quale potrebbe ad esempio lasciarsi pignorare i beni colpiti dal sequestro per favorire dei terzi creditori). 
In applicazione analogica dell'art. 281 LEF, lo Stato partecipa pertanto di diritto, in via provvisoria, al pignoramento chiesto dall'opponente. Tale misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento subentra al sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP
 
3.4.1. Se un creditore al beneficio di un pignoramento definitivo domanda la realizzazione dei beni pignorati, l'ufficio di esecuzione deve procedere alla vendita in favore di tutti i creditori dello stesso gruppo che partecipano al pignoramento in via definitiva o provvisoria (v. art. 116-119 LEF; SVEN RÜETSCHI, in SchKG Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2-3 ad art. 117 LEF; SÉBASTIEN BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 116 LEF, n. 2-4 ad art. 117 LEF). La partecipazione al pignoramento in via provvisoria di un creditore sequestrante fondata sull'art. 281 LEF continuerà quindi a sussistere anche dopo la realizzazione (v. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 18 ad art. 281 LEF, con rinvio alla DTF 116 III 42 consid. 2c).  
Di conseguenza, se, come in concreto, lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria in applicazione analogica dell'art. 281 LEF, l'ufficio di esecuzione è in dovere di realizzare anche i beni già colpiti da un sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP. Ordinando all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati presentata dall'opponente, l'Autorità di vigilanza non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale. Su questo punto il ricorso va respinto. 
 
3.4.2. La decisione dell'Autorità di vigilanza di ordinare all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo rimanente dalla realizzazione delle particelle n. 2226 e 2228 RFD di X.________ parte dal presupposto che tale gruppo sia unicamente composto di due creditrici (la qui opponente e la moglie del ricorrente) al beneficio di un pignoramento definitivo.  
Tale presupposto è però errato, poiché, come spiegato, pure lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica dell'art. 281 LEF, per un credito risarcitorio ex art. 71 cpv. 1 CP che non è ancora stato determinato in via definitiva. Nel caso concreto non sono pertanto dati i presupposti per procedere ad una ripartizione provvisoria secondo l'art. 144 cpv. 2 LEF (v. STÖCKLI/POSSA, in SchKG Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 LEF; CHRISTIAN SCHÖNIGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; ALBERT REY-MERMET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 144 LEF; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMAN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed. 1997, n. 12 ad art. 144 LEF: v. anche DTF 116 III 42 consid. 2c). Su questo punto il gravame merita pertanto accoglimento. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, va parzialmente accolto nel senso che l'ordine impartito dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati è revocato. Per il resto, il ricorso va respinto.  
Dato l'esito del ricorso si giustifica porre le spese giudiziarie per 1/2 a carico del ricorrente e per 1/2 a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF) e compensare le spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l'ordine impartito dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati è revocato. Per il resto il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 1'000.-- e dell'opponente in misura di fr. 1'000.--. Le ripetibili sono compensate. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 15 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini