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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_66/2017,  
 
2C_67/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
2C_66/2017 
Imposta cantonale 2011, 2012, 2013, 
 
2C_67/2017 
Imposta federale diretta 2011, 2012, 2013, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2016 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 22 dicembre 2016 il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentatogli dai coniugi A.________ e B.________ contro le decisioni su reclamo emesse dall'Ufficio di tassazione di Lugano Città in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta per gli anni 2011, 2012 e 2013. Osservato che nelle citate decisioni su reclamo le imposte sul reddito e sulla sostanza erano state commisurate in zero franchi, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che i contribuenti non avevano alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione da parte sua: non essendo lesi nei loro interessi personali dalle decisioni impugnate, essi non erano pertanto legittimati a ricorrere. 
 
B.   
Il 18 gennaio 2017 i coniugi A.________ e B.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso in materia di diritto tributario" con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).  
 
1.2. Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_1009/2013 del 1° novembre 2013 consid. 1.2 e riferimenti), è stato registrato sotto i riferimenti 2C_66/2017 e 2C_67/2017 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_1009/2013 del 1° novembre 2013 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
2.2. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Presidente della Camera di diritto tributario per mancanza di legittimazione a ricorrere, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ciò implica che la parte ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. su tale aspetto sentenze 2C_222/2016 del 29 settembre 2016 destinata alla pubblicazione consid. 2.1 e 8C_506/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2 non pubblicato in DTF 142 II 154). Sennonché nell'impugnativa i ricorrenti si limitano a ridiscutere il merito della causa (rifiuto dell'autorità fiscale, contrariamente a quanto fatto in precedenza, di tenere conto nelle tassazioni in questione, a titolo di altri redditi, dell'importo versato loro dal figlio annualmente e, di riflesso, di ammettere detta somma in deduzione in quelle del figlio quale contributo per persone bisognose a carico, nonché conseguenze negative che ne possono scaturire per loro, cioè tassazioni incomplete, rischio di essere accusati di frode fiscale e di sottrazione, ecc.), senza però spiegare in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale rifiutando di riconoscere loro la legittimazione a ricorrere non ritenendoli lesi nei loro interessi personali dalle decisioni su reclamo contestate, avrebbe disatteso il diritto determinante. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
 
3.   
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_66/2017 e 2C_67/2017 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo). 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud