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[AZA 0/2] 
 
1P.43/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
1° febbraio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Vista la domanda del 15 gennaio 2001 con cui A.________ chiede la revisione del decreto emanato l'8 settembre 1999 dal Tribunale federale in materia di non luogo a procedere; 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con "appello" del 17 agosto 1999 (causa 1P.479/1999) A.________ è insorto al Tribunale federale contro una decisione del 16 luglio 1999 con cui il Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva dichiarato inammissibile un'istanza di promozione dell'accusa da lui presentata contro B.________ per lesioni all'onore; 
che con lettera del 27 agosto 1999 il ricorrente è stato informato che il gravame non adempiva i requisiti posti dalla giurisprudenza alla legittimazione del denunciante; 
che con decreto dell'8 settembre 1999 la causa è stata stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso; 
che con domanda del 15 gennaio 2001 A.________ ha chiesto la revisione del citato decreto; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279 consid. 2); 
che, affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1); 
che l'istante parrebbe sostenere che il gravame del 17 agosto 1999 avrebbe dovuto essere trattato anche come ricorso per cassazione, visto che la decisione impugnata era sprovvista dell'indicazione dei rimedi di diritto; 
che al riguardo egli si limita a richiamare la DTF 119 IV 330, giudizio relativo all'obbligo sancito dall'art. 251 cpv. 2 PP di indicare, nelle decisioni, i termini e le autorità di ricorso; 
che la domanda, inoltrata un anno e quattro mesi dalla notificazione del contestato decreto, è manifestamente tardiva e quindi inammissibile (art. 141 cpv. 1 lett. a e b OG), a maggior ragione visto che l'istante non tenta nemmeno di giustificare che l'invocato motivo di revisione è stato fatto valere in tempo utile (art. 140 OG); 
che il ricorrente disattende infatti che proprio nella decisione da lui invocata il Tribunale federale ha espressamente rilevato che si può pretendere dal cittadino che intende impugnare una decisione priva dell'indicazione dei rimedi di diritto che si informi senza indugio presso un avvocato o presso l'autorità che ha statuito, visto che il principio della buona fede, in siffatte circostanze, non consente di differire a piacimento l'inoltro di un ricorso o di una domanda di revisione (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334 e rinvii); 
che la domanda sarebbe comunque infondata anche nel merito, visto che il ricorso per cassazione può essere basato unicamente sulla violazione del diritto federale, riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (art. 269 PP); 
che nel gravame del 17 agosto 1999 il ricorrente si limitava a criticare - ciò che è inammissibile in un ricorso per cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP) - gli accertamenti di fatto, senza accennare a una violazione di norme del diritto federale, per cui l'impugnativa non avrebbe adempiuto le esigenze di motivazione richieste dall'art. 273 cpv. 1 PP e sarebbe stata inammissibile (v. causa 6S.55/2001 nei confronti dell'istante); 
che nel gravame il ricorrente contestava solo, in sostanza, un asserito accertamento arbitrario dei fatti e, implicitamente, una valutazione arbitraria delle prove, censure che, di massima, qualora egli fosse stato legittimato a sollevarle, dovevano essere esaminate nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico; 
che quindi, in conformità dell'art. 269 PP e della costante prassi, l'impugnativa è stata trattata come ricorso di diritto pubblico, per cui non si è in presenza di una svista secondo l'art. 136 lett. d OG (DTF 121 IV 17 consid. 3); 
che, di conseguenza, la tardiva domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile, le spese processuali, ridotte viste le condizioni finanziarie dell'istante, seguendo la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che una eventuale domanda di assistenza avrebbe dovuto essere respinta poiché la richiesta era fin dall'inizio priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG); 
richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante. 
 
3. Comunicazione all'istante, a B.________, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° febbraio 2001 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,