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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.146/2003 /bom 
 
Sentenza del 1° marzo 2004 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
mantenimento di un sequestro, dissequestro parziale, 
 
reclamo e ricorso CAcc. contro la decisione del 
23 dicembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
Il 1° ottobre 2003, nell'ambito di una procedura di indagine di polizia giudiziaria aperta nei confronti di Y.________ e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) intimava alla Banca Z.________ un ordine di perquisizione e di sequestro, con il quale venivano tra le altre cose disposti la perquisizione ed il sequestro (blocco dei saldi attivi) della relazione bancaria A.________, intestata allo stesso Y.________. Tale misura ha avuto quale esito il sequestro oltre che del conto A.________ anche del conto B.________, il cui titolare ed avente diritto economico è X.________ ed in relazione al quale Y.________ dispone di una procura amministrativa. 
 
Dai primi accertamenti operati dal MPC, sulla base della documentazione bancaria acquisita, è emerso un trasferimento avvenuto il 4 settembre 2003 dal conto A.________ al conto B.________ per un importo di EUR 25'000.--. 
B. 
Il 21 ottobre 2003 X.________ domandava al MPC di ordinare lo sblocco immediato del conto B.________, perlomeno per tutto quanto ecceda l'importo di EUR 25'000.--. Il 30 ottobre 2003 la domanda di sblocco veniva reiterata. 
 
Dopo avere interrogato X.________ in qualità di teste, il MPC ordinava in data 23 dicembre 2003 il dissequestro parziale del conto B.________ per quanto eccede l'importo di EUR 25'000.--, specificando altresì che l'ordine di perquisizione e sequestro del 1° ottobre 2003 rimaneva per il resto in vigore. 
C. 
Il 29 dicembre 2003 X.________ ha interposto reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale, chiedendo in via principale che la decisione 23 dicembre 2003 del MPC venga parzialmente annullata, ovvero sia ordinato il dissequestro dell'intera relazione a lui intestata. In via subordinata domanda che il MPC venga chiamato a motivare la decisione di diniego del dissequestro, ossia il provvedimento che mantiene il sequestro della relazione a concorrenza di EUR 25'000.--. A mente del reclamante la decisione in questione è infatti totalmente scevra di motivazione (reclamo pag. 9). 
Con risposta del 23 gennaio 2003 il MPC ha chiesto di respingere il ricorso, nella misura in cui è ammissibile. Il MPC osserva infatti che l'ordine di sequestro 1° ottobre 2003 è sufficientemente motivato, e comunque non può più essere impugnato per scadenza dei termini di reclamo, mentre la misura del 23 dicembre 2003 non può essere oggetto di reclamo, perché da questo provvedimento il reclamante non ha tratto danno ma beneficio (risposta pag. 7). 
 
Nella sua replica del 28 gennaio 2004 il reclamante ha ribadito le argomentazioni già esposte nel gravame, affermando inoltre di essere esclusivamente terzo in buona fede e sottolineando che il reclamo è diretto contro la decisione 23 dicembre 2003 e non contro quella del 1° ottobre 2003 (replica pag. 4 e segg.). Da parte sua, con duplica del 2 febbraio 2004, il MPC ha riconfermato per intero le motivazioni e le conclusioni indicate nella risposta. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a pag. 47, con rinvii). 
1.2 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). 
1.3 Il reclamo in esame è orientato contro un atto di dissequestro parziale. Il pregresso atto di sequestro non è invece stato oggetto, a suo tempo, di impugnazione entro il termine previsto all'art. 217 PP. Rinunciando ad impugnarlo, il reclamante ne ha quindi implicitamente riconosciuto la legittimità, per cui esso è formalmente valido, unitamente alle motivazioni ivi contenute. Motivazioni quindi valide anche in relazione alla susseguente decisione di mantenimento parziale del sequestro. Si pone dunque la questione di sapere, giustamente sollevata dal MPC, se il reclamante sia legittimato a ricorrere contro questo nuovo atto, il quale effettivamente non lo danneggia direttamente, ma anzi lo pone in una situazione migliore rispetto a prima, non da ultimo visto che accoglie il contenuto della sua stessa domanda subordinata di dissequestro parziale presentata in data 21 ottobre 2003 al MPC ed implicitamente reiterata il 30 ottobre 2003. Data questa situazione il reclamante non può venire considerato aggravato ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP ed è quindi privo di legittimazione ricorsuale. Del resto se egli riteneva che, dopo il proprio interrogatorio, il sequestro non fosse più giustificato nemmeno limitatamente all'importo di EUR 25'000.--, gli incombeva l'onere di presentare una nuova istanza al MPC motivata in tal senso, o quanto meno di riformulare le motivazioni dell'istanza originale (a valere quale nuova istanza): in entrambi i casi, per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione, tale (nuova) istanza andava proposta in prima battuta al MPC. 
Per questi motivi il reclamo risulta irricevibile. 
2. 
A titolo abbondanziale va altresì constatata la contraddittorietà della condotta processuale del reclamante, il quale da un lato omette di impugnare formalmente il sequestro, dall'altro domanda al MPC il dissequestro "perlomeno per tutto quanto ecceda l'importo di EUR 25'000.--" ed infine, ottenuto in parte quanto richiesto, impugna il relativo provvedimento di dissequestro per mancanza di motivazione. Provvedimento, quest'ultimo, che esplicitamente si richiama al precedente ordine di sequestro e quindi ovviamente anche alle motivazioni ivi contenute. Tale ordine, pur succintamente, contiene una descrizione dettagliata, tenuto conto dello stadio del procedimento, dei fatti all'origine del provvedimento e delle possibili implicazioni a livello penale delle persone coinvolte. Orbene, secondo la giurisprudenza, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a pag. 181; 123 I 31 consid. 2c pag. 34). Si tratta di condizioni che sono senz'altro date nella fattispecie, anche tenuto conto del fatto che in questi casi, ritenuto da un lato l'urgenza di procedere ai necessari accertamenti sui conti bancari e, dall'altro, la precoce fase del procedimento, le esigenze in materia di motivazione della decisione sono attenuate (v. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 770). Essendo adempiute nel caso della decisione di sequestro, tali esigenze sono a maggior ragione adempiute se rapportate alla decisione di mantenimento parziale del sequestro (argumentum a maiori ad minus). Tale misura è inoltre proporzionata, visto che dopo l'interrogatorio di X.________ è stata prontamente adattata alla situazione, ed è lecita, considerato che allo stato attuale dell'inchiesta siamo in presenza di sufficienti indizi di reato ed esiste inoltre un nesso fra il reato e l'oggetto sequestrato (DTF 124 IV 313 consid. 4). 
 
In questo senso il gravame, già di per sé irricevibile per i motivi esposti al punto 1, risulta privo di fondamento anche dal profilo sostanziale. 
3. 
Non vi sono gli estremi per mettere le spese a carico del reclamante ai sensi dell'art. 219 cpv. 3 seconda proposizione PP richiamato l'art. 105bis cpv. 2 PP. Esse sono quindi sopportate dalla Confederazione. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il reclamo è inammissibile. 
2. 
Non si prelevano spese. 
3. 
Comunicazione al reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 1° marzo 2004 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: