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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.17/2007 /biz 
 
Sentenza del 1° maggio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dagli 
avv.ti Patrizia Galimberti e Diego Della Casa, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Convenzione dell'Aia (commissione rogatoria internazionale; liquidazione del regime dei beni matrimoniali), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 29 novembre 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Fra B.________ e A.________ è pendente a Madrid un'azione attinente alla liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Il Tribunale spagnolo adito in tale causa ha richiesto, tramite un atto rogatorio inoltrato per corriere espresso al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, una serie d'informazioni alla banca X.________ e alla banca Y.________ di Lugano concernenti averi di pertinenza di A.________. Il 13 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto la domanda rogatoriale con riferimento alle domande di edizione e il 16 ottobre 2006 ha convocato un impiegato della banca Y.________ a comparire quale teste. 
B. 
Con sentenza 29 novembre 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un gravame inoltrato da A.________ in quanto diretto contro i due decreti di edizione, mentre lo ha dichiarato inammissibile per quanto attiene alla citazione a testimonio del funzionario di banca. La Corte cantonale ha ritenuto di dover esaminare l'appello, atteso che altrimenti il Pretore statuirebbe quale prima e unica giurisdizione sulla regolarità e sull'esecuzione della rogatoria, ma ha considerato il ricorso contro la citazione del testimone prematuro, poiché il giudice di primo grado non ha ancora deciso l'effettiva escussione del teste. I Giudici d'appello hanno poi negato sia che con la commissione rogatoria vengano chieste informazioni che l'opponente non avrebbe potuto ottenere in una causa promossa in Svizzera, sia che la domanda abbia un inammissibile carattere esplorativo. Essi hanno infine ritenuto irrilevante il modo in cui la commissione rogatoria è giunta alla competente autorità cantonale centrale. 
C. 
A.________ ha impugnato la decisione d'appello con ricorso di diritto pubblico 18 gennaio 2007, chiedendone l'annullamento. Dopo aver narrato e completato i fatti ed essersi espresso sulla ricevibilità della presente impugnativa, il ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe a torto dichiarato prematuro il gravame contro la citazione del teste. Sostiene poi che la commissione rogatoria sarebbe abusiva, costituirebbe un'inammissibile "fishing expedition" e sarebbe stata trasmessa in maniera non conforme ai trattati internazionali. 
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, il presidente della Corte adita ha accolto la richiesta di misure d'urgenza con decreto del 13 febbraio 2007. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione attaccata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG. 
2. 
2.1 Contro una commissione rogatoria fondata sulla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132; in seguito CLA70) è possibile esperire un ricorso di diritto pubblico per violazione di un trattato internazionale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. c OG (DTF 132 III 291 consid. 1.1). Il tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile. 
2.2 Anche nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali, il Tribunale federale può rivedere l'accertamento dei fatti operato da un'autorità giudiziaria unicamente dal ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 110 consid. 1.3) e vige il divieto di nova (DTF 132 III 291 consid. 1.4 con rinvii). Vi è invece piena cognizione, purché le censure siano motivate conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nell'esame delle norme convenzionali (DTF 129 I 110 consid. 1.3; 132 IIII 291 consid. 1.4). 
2.3 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali o norme convenzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). 
3. 
3.1 La Corte cantonale, la quale ha ricevuto la commissione rogatoria per corriere espresso, ha indicato che in materia di trasmissione sussiste libertà di forma e che la domanda può giungere direttamente alla competente autorità centrale cantonale, senza dover passare dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, atteso che quest'ultimo funge unicamente da indirizzo sussidiario per l'autorità estera che non conosce il recapito dell'autorità cantonale competente. 
3.2 Il ricorrente sostiene invece che la trasmissione della rogatoria non sia avvenuta in modo conforme ai vigenti trattati internazionali. Afferma che l'art. 32 CLA70 stabilisce la preminenza di altre convenzioni che contengono disposizioni su materie comuni. Indica che la Svizzera si è opposta alla notifica diretta tramite posta contemplata dall'art. 10 lett. a della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131; in seguito CLA65) e che l'art. 8 del Trattato tra la Svizzera e la Spagna del 19 novembre 1896 su l'esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale (RS 0.276.193.321) prevede che gli atti giudiziari, come citazioni, notificazioni, intimazioni rogatorie ed altri atti di procedura, saranno trasmessi a chi spetta dagli agenti diplomatici o consolari dei governi rispettivi. 
3.3 Come già correttamente indicato nella sentenza impugnata con dovizia di rinvii dottrinali, l'opposizione alle notifiche tramite posta di cui agli art. 8 e 10 CLA65 non riguarda la trasmissione di commissioni rogatorie all'autorità centrale, ma si riferisce alla notifica diretta a persone residenti in Svizzera. Anche la citazione di Paul Volken contenuta nel ricorso non permette altra conclusione, atteso che questo autore esclude la trasmissione postale diretta perché una rogatoria richiede l'intervento di un'autorità giudiziaria (Die internationale Rechtshilfe, Zurigo 1996, n. 139, pag. 108). Risulta poi già chiaramente dalla nota a piè di pagina all'art. 8 del Trattato fra la Svizzera e la Spagna contenuta nel testo pubblicato nella Raccolta sistematica che fra questi due paesi è pure applicable la CLA70: il modo di notifica previsto da quest'ultima Convenzione va chiaramente ad aggiungersi a quello previsto dal vecchio trattato. Tale circostanza risulta pure dal Rapporto esplicativo di Philip W. Amram, che specifica che la via diplomatica o consolare risultante da un trattato separato in virtù dell'art. 32 CLA70 può essere utilizzata di preferenza rispetto a quella della trasmissione all'autorità centrale (Rapport explicatif sur la Convention, Obtention des preuves de 1970, Actes et documents de la Onzième session (1968), tome IV, Obtention des preuves, l'Aia 1970, pag. 205). 
 
Ricordato infine che in concreto - a giusta ragione - non è contestato che il Tribunale d'appello del Cantone Ticino sia un'autorità cantonale centrale ai sensi degli art. 2 e 24 CLA70, non si vede - né il ricorrente spiega - quale pertinenza possa avere ai fini della validità di una commissione rogatoria la persona che ha funto da corriere per la trasmissione della domanda dall'autorità richiedente a quella centrale (cantonale) dello Stato richiesto. Le censure ricorsuali si rivelano pertanto manifestamente infondate. 
4. 
4.1 La Corte cantonale, dopo aver ricordato che fra le parti è pendente in Spagna una causa tendente alla revisione o alla modifica della liquidazione del regime dei beni matrimoniali prevista dalla sentenza di divorzio, ha ritenuto irricevibili, perché avrebbero dovuto essere proposte al Giudice estero, le lamentele concernenti l'agire dell'opponente, che ha ottenuto una decisione di edizione di documenti. Essa ha pure negato che l'opponente tenti di procurarsi tramite la rogatoria prove che non avrebbe potuto ottenere in un processo in Svizzera, atteso che in materia di liquidazione del regime dei beni matrimoniali sussiste, in base al diritto svizzero del divorzio, un diritto d'informazione analogo a quello codificato nell'art. 170 CC. Infine, a mente dei giudici cantonali, nemmeno il fatto che in precedenza siano state rifiutate richieste analoghe dell'opponente permette di ritenere che la Convenzione venga utilizzata in modo abusivo. 
4.2 Il ricorrente ritiene invece che la commissione rogatoria violi il divieto dell'abuso di diritto, perché con essa verrebbero chiesti atti istruttori "non conformi alle disposizioni della legislazione svizzera", atteso che il divorzio fra i coniugi è già stato pronunciato nel 2003 e che l'opponente avrebbe sottaciuto al momento dell'inventario in Spagna l'esistenza di conti bancari a Lugano. L'opponente agirebbe inoltre in modo pretestuoso tentando di ora ottenere ciò che i Tribunali svizzeri e spagnoli le avevano in precedenza rifiutato più volte. 
4.3 Occorre innanzi tutto rilevare che la critica è in larga misura inammissibile, perché appellatoria e fondata su fatti non accertati nella sentenza impugnata - segnatamente attinenti alla procedura di divorzio spagnola - senza che venga dimostrato con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG che l'autorità cantonale avrebbe eseguito accertamenti incompleti o inesatti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). Inoltre, come già rilevato dalla Corte d'appello, nemmeno l'asserzione secondo cui l'opponente avrebbe già invano presentato richieste d'informazione è idonea a sostanziare un abuso di diritto. Infine, il ricorrente pare completamente misconoscere la portata dell'art. 170 cpv. 2 CC, risp. del diritto d'informazione fra coniugi sgorgante direttamente dal diritto del divorzio prima dell'entrata in vigore di tale articolo di legge (DTF 117 II 218 consid. 6a pag. 228), laddove afferma che l'opponente intende ottenere informazioni che non avrebbe potuto ricevere in virtù del diritto svizzero. Ne segue che pure questa censura si rivela, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondata. 
5. 
5.1 La Corte cantonale ha indicato che spetta al Tribunale dello Stato richiedente esaminare se sono dati i presupposti per accogliere una domanda di edizione di documenti e che anche l'art. 170 CC ha natura inquisitoria: in concreto, limitandosi a due banche non sarebbe possibile affermare che l'opponente proceda in modo indiscriminato. I Giudici cantonali hanno inoltre ritenuto senza pertinenza la riserva formulata dalla Svizzera con riferimento alla cosiddetta procedura di pre-trial discovery of documents, atteso che la Spagna non applica la Common Law e che in concreto non trattasi di una procedura di pre-trial discovery of documents. 
5.2 Il ricorrente rinvia ad una sentenza emanata nel Canton Zurigo e pubblicata in ZR 101 (2002) n. 84 pag. 260 segg., e afferma che la rogatoria avrebbe carattere esplorativo e violerebbe il divieto di cosiddette fishing expeditions. Ritiene che la rogatoria dovrebbe precisare sia perché vengano scelte determinate banche, sia i documenti di cui si chiede l'edizione e afferma che in concreto nessun documento è specificato con precisione e che manca qualsiasi indicazione sui motivi che hanno indotto l'opponente a riferirsi ai due istituti di credito. Sostiene inoltre che la giurisprudenza da lui citata dovrebbe pure essere estesa al teste. 
5.3 Giusta l'art. 23 CLA70 ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la «Common Law» sotto il nome di «pre-trial discovery of documents». La Svizzera ha fatto uso di tale facoltà ed ha dichiarato di non eseguire determinate procedure di pre-trial discovery of documents (v. su tale riserva DTF 132 III 291 consid. 2). 
 
Ora, nemmeno il ricorrente afferma che la Spagna sia una nazione che applica la Common Law e che la rogatoria emani da una procedura di pre-trial discovery of documents. Già questa circostanza depone contro la tesi ricorsuale. Inoltre, il ricorrente pare misconoscere che con la CLA70 si è inteso mantenere tutte le procedure più favorevoli e meno restrittive risultanti dal diritto interno (Messaggio dell'8 settembre 1993 concernente la ratificazione di quattro convenzioni relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale, FF 1993 III 1005, pag. 1006 e 1015; Philip W. Amram, op. cit., pag. 1). Atteso che in base al diritto svizzero (art. 170 CC) in un processo che si svolgerebbe in Svizzera attinente alla liquidazione dei beni matrimoniali, una richiesta come quella oggetto della rogatoria sarebbe in linea di principio ammissibile, non si vede - né il ricorrente spiega - quale norma convenzionale sarebbe lesa dall'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, risp. quale norma convenzionale permetterebbe al tribunale richiesto di rifiutare l'esecuzione della rogatoria. Ne segue che pure questa censura si rivela infondata e dev'essere respinta. 
6. 
6.1 La Corte cantonale ha ritenuto prematuro e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro la citazione del teste. I giudici cantonali hanno indicato che il Tribunale di primo grado non ha ancora deciso sull'escussione del testimone, limitandosi a convocarlo ad un'udienza in cui le parti potranno ancora sollevare gli argomenti che impedirebbero l'effettiva audizione del teste. 
6.2 Il ricorrente afferma che la citazione è l'unico atto formale che precede l'interrogatorio del teste e che, anche qualora egli vi si dovesse opporre, il Pretore respingerebbe verosimilmente le obiezioni formulate e procederebbe seduta stante all'escussione in presenza dei patrocinatori delle parti. Ne seguirebbe che un eventuale appello non avrebbe alcun effetto pratico, atteso che l'opponente verrebbe immediatamente a conoscenza delle informazioni desiderate. 
6.3 Nella fattispecie il ricorrente non dimostra arbitrarietà (v. per la nozione d'arbitrio DTF 131 I 61 consid. 2) dell'assunto della Corte cantonale, secondo cui all'udienza il Pretore deve dare alle parti la possibilità di far valere i motivi che osterebbero ad un'escussione e solo in seguito decidere se effettivamente interrogare del teste. L'argomentazione della sentenza d'appello parte poi dal presupposto, lasciando intravedere la possibilità di eccezionalmente impugnare l'ordinanza pretorile, che questa non può essere seguita seduta stante dall'interrogatorio del teste. Atteso che egli nemmeno afferma che la legge processuale cantonale escluda un tale modo di procedere, pure questa censura è volta all'insuccesso. 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza nella sentenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando però soccombente nella procedura concernente la misura d'urgenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: