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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.479/2006 /biz 
 
Sentenza del 1° maggio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Patrizia Galimberti e Diego Della Casa, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, 
Segretario assessore della Pretura di Lugano, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Convenzione dell'Aia (commissione rogatoria internazionale; liquidazione del regime dei beni matrimoniali), 
 
ricorso di diritto pubblico contro le decisioni del 13 e 16 ottobre 2006 del Segretario assessore della Pretura di Lugano. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Fra B.________ e A.________ è pendente a Madrid un'azione attinente alla liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Il Tribunale spagnolo adito in tale causa ha richiesto, tramite un atto rogatorio inoltrato per corriere espresso al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, una serie di informazioni alla banca X.________ e alla banca Y.________ di Lugano concernenti averi di pertinenza di A.________. Il 13 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto la domanda rogatoriale con riferimento alle domande di edizione e il 16 ottobre 2006 ha convocato un impiegato della banca Y.________ a comparire quale teste. 
2. 
A.________ è insorto contro le predette decisioni sia con un appello alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, sia con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. 
 
Con decreto del 17 novembre 2006 il presidente della Corte adita ha sospeso la procedura concernente il ricorso di diritto pubblico fino all'emanazione del giudizio d'appello. Il 6 dicembre 2006 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza pronunciata il 29 novembre 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e ha - nuovamente - chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame. Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente, il presidente della Corte federale ha accolto quest'ultima domanda con decreto del 18 dicembre 2006. 
 
3. 
Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame del ricorrente in quanto diretto contro i due decreti di edizione, mentre lo ha dichiarato inammissibile per quanto attiene alla citazione a testimonio del funzionario di banca. Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte cantonale ha ritenuto l'appello prematuro, perché le parti potranno formulare le obiezioni che osterebbero all'audizione nell'udienza a cui è stato convocato il teste. 
4. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione attaccata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG. 
5. 
Un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) pregiudiziali o incidentali - che non concernono la competenza o la ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG) - notificate separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Secondo costante giurisprudenza, tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale favorevole al ricorrente lo elimini (DTF 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b pag. 100; 123 I 325 consid. 3c pag. 328). 
5.1 Poiché il Tribunale cantonale ha esaminato nel merito l'appello diretto contro i due decreti di edizione, la decisione pretorile su tale questione non è manifestamente stata emanata dall'ultima istanza cantonale. Per tale motivo, nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione, il presente ricorso si rivela di primo acchito inammissibile in ragione del mancato esaurimento delle istanze cantonali. 
5.2 La citazione a testimonio costituisce - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - una decisione incidentale (DTF 99 Ia 437 consid. 1), che non mette fine al processo, ma che è unicamente un passo verso la decisione finale (DTF 128 I 215 consid. 2 pag. 216). Essa non cagiona tuttavia un danno irreparabile al ricorrente, poiché - come rilevato nella sentenza d'appello - il giudice di primo grado non ha ancora deciso sull'effettiva escussione del teste, atteso che le parti potranno far valere all'udienza gli argomenti che osterebbero all'interrogatorio. Il ricorrente medesimo si limita a dolersi delle conseguenze derivanti da una - effettiva - audizione del funzionario bancario, senza però indicare quale sarebbe il pregiudizio risultante dalla mera convocazione di quest'ultimo. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico diretto contro le decisioni pretorili si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza nella sentenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando però soccombente nella procedura concernente tale misura d'urgenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Segretario assessore della Pretura di Lugano. 
Losanna, 1° maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: