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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_621/2009 
 
Sentenza del 1° luglio 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Roberto Haab, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.A.________, 
patrocinato dall'avv. Eros Bergonzoli, 
opponente. 
 
Oggetto 
ordinanza sulle prove (soppressione del contributo alimentare), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 agosto 2009 
daI Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
B.A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna A.A.________ con un'azione di riduzione/soppressione del contributo alimentare. Con decisione del 18 agosto 2009, il Pretore ha statuito sull'ammissibilità delle prove contestate, e cioè - come esplicitamente menzionato - sull'edizione dalla convenuta delle decisioni di tassazione dal 1984 al 2008, sul richiamo dall'Ufficio di tassazione di Locarno delle dichiarazioni e delle decisioni di tassazione riguardanti la convenuta dal 1984 al 2008, nonché sull'audizione dei testi C.________, D.A.________ ed E.________. Nella sua ordinanza, il Giudice di prime cure non ha ammesso l'audizione del teste C.________ (dispositivo n. 1), ha invece ammesso tutte le altre prove "ad eccezione dei testi D.A.________ ed E.________" su cui "si riserva di decidere dopo il richiamo documenti" (dispositivo n. 2), ha citato le parti ad un'udienza 8 ottobre 2009 per l'audizione del teste F.________ (dispositivo n. 3), ha assegnato alla parte convenuta un termine fino al 21 settembre 2009 "per presentare le domande rogatoriali per il teste G.________ e produrre i documenti di cui è chiesta l'edizione ossia le decisioni di tassazione dal 1984 al 2008" (dispositivo n. 4). Nei motivi ha indicato che A.A.________ si era opposta "al richiamo dei propri incarti fiscali, rispettivamente all'edizione delle decisioni di tassazione che la riguardano", perché l'azione dell'ex marito non era fondata sulla modifica della sua situazione patrimoniale e perché la richiesta probatoria sarebbe stata un'inammissibile indagine ad explorandum. Il Pretore ha tuttavia ritenuto che non si potesse negare a B.A.________ la facoltà di provare mediante la documentazione fiscale riguardante l'ex moglie, che quest'ultima avrebbe beneficiato di introiti derivatile dal preteso concubinato. 
 
2. 
Con ricorso in materia civile del 21 settembre 2009 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della decisione impugnata nel senso "che la richiesta di edizione da A.A.________ delle decisioni di tassazione 1984-2008 che la concernono viene respinta". Ritiene che il Codice di procedura civile ticinese (art. 184 e 206 CPC/TI) sia stato applicato in modo arbitrario, poiché le condizioni da questo previste non sarebbero adempiute, atteso che la domandata edizione non concernerebbe un fatto da provare allegato negli atti di causa, ma avrebbe unicamente natura esplorativa. 
 
Afferma inoltre che la richiesta edizione non sarebbe idonea a fornire elementi di giudizio utili né nella procedura cautelare, perché non sarebbero dati i presupposti che permetterebbero una riduzione o soppressione del contributo alimentare in via provvisionale, né in quella di merito, poiché l'attore non ha basato la sua azione sull'assunto che la situazione economica dell'ex moglie sia notevolmente migliorata. Con l'ordinanza impugnata verrebbe pure immesso nel processo nuovo materiale - in violazione del diritto di essere sentito - su cui non vi sarebbe stato contraddittorio. Assevera infine che la contestata decisione del Pretore violerebbe la sfera privata e il segreto fiscale, la protezione dei dati personali (art. 13 Cost.) e il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). 
 
Con decreto del 7 ottobre 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile ha conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 430 consid. 1). 
 
3.1 La decisione impugnata, riguardante una domanda di edizione da una parte fondata sull'art. 213a CPC/TI, è un'ordinanza inappellabile (art. 95 CPC/TI). Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione di ultima istanza. Non nuoce che il Pretore non sia un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 2 e 130 cpv. 2 LTF). 
 
3.2 La contestata ordinanza è una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii). 
Secondo la ricorrente il presupposto del danno irreparabile sarebbe in concreto adempiuto perché la domanda di edizione comporterebbe un intervento nella sua sfera segreta "e nulla gioverebbe un eventuale gravame contro la decisione che chiuderà la causa". In concreto non occorre stabilire se - come affermato nel rimedio - l'ordinanza impugnata cagioni un pregiudizio alla ricorrente perché costituirebbe un'ingerenza nella sua sfera segreta, atteso che, come si dirà nel considerando che segue, il ricorso si rivela in ogni caso inammissibile per un altro motivo. 
 
3.3 Giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili, il ricorrente deve dimostrare che i presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale sono adempiuti (DTF 135 III 46 consid. 4, con rinvii). 
 
In concreto la ricorrente non spende una parola per giustificare il suo diritto di ricorso e si limita ad impugnare l'ordine di edizione nei propri confronti delle decisioni di tassazione, nonostante il fatto che innanzi all'istanza inferiore ella si era pure opposta al richiamo delle dichiarazioni e delle notifiche di tassazione dall'autorità fiscale. Infatti, le "domande" alla fine del gravame si limitano alla richiesta di reiezione dell'istanza di edizione nei suoi confronti e nella prima pagina del rimedio la ricorrente precisa che il ricorso è diretto contro il "dispositivo no. 4, seconda frase". Anche nella motivazione dell'impugnativa la ricorrente menziona - con riferimento alla ricevibilità del presente ricorso - unicamente le decisioni di edizione da una parte (pag. 3 n. 7) e a pagina 7 discute le "Condizioni dell'edizione di documenti dalla controparte", citando solo l'art. 206 CPC/TI, norma che si riferisce alle domande di una parte di edizione di documenti dall'altra. Invano si cerca nel ricorso un qualsiasi indizio della volontà della ricorrente di pure impugnare il richiamo dall'Ufficio di tassazione di Locarno delle decisioni di tassazione e delle relative dichiarazioni. Ciò significa che anche qualora il presente gravame dovesse rivelarsi fondato ed essere accolto, l'incontestato richiamo da parte dell'Ufficio di tassazione dei documenti pure chiesti alla ricorrente rimarrebbe in vigore. Non è quindi ravvisabile, né viene spiegato nel ricorso, come invece si imponeva in queste circostanze, quale sarebbe l'interesse - giuridicamente protetto - all'annullamento della sola decisione di edizione dalla ricorrente delle notifiche di tassazione. 
 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, facendo difetto il requisito di un interesse nel senso dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a determinarsi sul ricorso e non è così incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. 
 
Losanna, 1° luglio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti