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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_344/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° luglio 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 5 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nel quadro di un procedimento aperto nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di concorso esterno in associazione camorristica, riciclaggio aggravato di denaro e intestazione fittizia di beni mobili e immobili. Chiede di trasmetterle la documentazione di un conto bancario intestato a A.________ SA, sul quale sarebbero transitate somme sospette. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'autorità estera di documenti del citato conto. Adito dall'interessata, con giudizio dell'11 giugno 2015 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ SA ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al TPF, che l'ha trasmesso per competenza al Tribunale federale. La ricorrente chiede in via principale di respingere la domanda di assistenza giudiziaria e di annullare la decisione di chiusura del MPC, in via subordinata di accogliere parzialmente la rogatoria e di modificare la decisione di chiusura nel senso di trasmettere solo i documenti relativi a due versamenti. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.3. Nella fattispecie la ricorrente non dimostra affatto che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sarebbero adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Essa si limita in effetti ad addurre, in maniera del tutto generica, che scopo della rogatoria sarebbe di ottenere informazioni in merito ad aspetti di natura fiscale, senza neppure tentare di confrontarsi con quanto esposto nella stessa, benché, come accertato dal TPF e da essa non contestato, sul suo conto siano state effettuate almeno due operazioni connesse con il procedimento penale estero.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso è inammissibile anche per altri motivi. In effetti, la ricorrente postula unicamente di respingere la rogatoria e di annullare la decisione di chiusura del MPC, che non costituisce una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e cpv. 1 AIMP; RS 351.1). Essa non chiede di annullare quella del TPF, l'unica impugnabile: per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure da considerarsi come materialmente contestata, quella di chiusura è infatti sostituita da quella dell'istanza precedente (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; sentenza 1C_359/2014 del 25 luglio 2014 consid. 1.3).  
 
2.2. Per di più, anche nel merito essa critica soltanto la decisione di chiusura del MPC, senza confrontarsi del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio del TPF, motivo per cui il ricorso è manifestamente inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 LTF). I motivi per completare eccezionalmente la motivazione del ricorso chiaramente non sono adempiuti in concreto, già per il fatto che la causa in esame non presenta particolari difficoltà (art. 43 LTF; DTF 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161; 133 IV 271 consid. 2.1 pag. 273; cfr. anche DTF 139 II 404 consid. 5 pag. 418 seg.). Per di più, sia come sia, visto che il termine ricorsuale di 10 giorni è scaduto (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF), nuove conclusioni, segnatamente la richiesta di annullare la decisione del TPF, non sarebbero ammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF; DTF 134 IV 156 consid. 1.7 pag. 162).  
 
3.  
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
Losanna, 1° luglio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri