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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.131/2003 /bom 
 
Sentenza del 1° settembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto e ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Giuseppe Galfetti, piazza Teatro 1, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso per riforma del 10 giugno 2003 contro la sentenza emanata il 30 aprile 2003 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza 7 gennaio 2003, il Pretore di Bellinzona ha pronunciato il divorzio dei coniugi B.________ (attrice) e A.________ (convenuto). Contrariamente a quanto chiesto dal convenuto - che per quell'evenienza aveva postulato il versamento a sé delle rendite LAINF e AI percepite dalla madre per i figli -, ha affidato i due figli ancora minorenni alla madre, ed ha respinto la domanda del convenuto a che gli fossero attribuiti in proprietà esclusiva due fondi all'estero, intestati ad entrambi i coniugi. Con appello del 29 gennaio 2003, il convenuto ha adito l'ultima istanza cantonale, riproponendo in sostanza le medesime domande formulate in prima sede, compresa quella - espressa per la prima volta in sede di conclusioni avanti al Pretore - intesa ad ottenere dall'attrice l'importo di fr. 20'995.-- a titolo di indennità fondata sull'art. 124 CC
B. 
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame del convenuto, confermando sostanzialmente la sentenza del Pretore tanto nell'esito quanto nelle motivazioni, e ponendo a carico del convenuto gli oneri processuali. 
C. 
Con ricorso per riforma 10 giugno 2003, il convenuto ripropone a giudizio i medesimi punti di questione, motivando tutte le censure con il fatto che la divergente sentenza dell'ultima istanza cantonale violerebbe le norme del Codice civile applicabili nella fattispecie. 
 
L'autorità cantonale non ha presentato osservazioni e non è stata chiesta una risposta all'attrice. 
 
Diritto: 
1. 
Nella misura in cui la presente causa ha per oggetto l'affidamento dei figli minorenni alle parti, essa concerne diritti civili di natura non pecuniaria ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OG, che rendono ammissibile, per attrazione (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 all'art. 44 OG), il ricorso per riforma anche con riferimento ai contributi alimentari per la prole (DTF 116 II 493 consid. 2b). Per quanto attiene alle rimanenti conclusioni pecuniarie (attribuzione dei fondi siti all'estero e l'indennità ai sensi dell'art. 124 CC), il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è manifestamente superato, atteso che l'indennità reclamata ammonta da sola a fr. 20'995.-- (cfr. anche sentenza 5C.166/2001 consid. 1). Presentato tempestivamente da persona chiaramente toccata dalla decisione impugnata e già parte avanti alle autorità giudiziarie cantonali, il ricorso è pure ricevibile nell'ottica dell'art. 54 cpv. 1 OG
2. 
2.1 Prima di esaminare le singole censure sollevate dal convenuto, appare opportuno rammentare che per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende da questo principio che gli accertamenti di fatto ritenuti dall'ultima istanza cantonale non possono essere rimessi in discussione con un ricorso per riforma, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 127 III 543 consid. 2c pag. 547, 126 III 189 consid. 2a pag. 191, 125 III 78 consid. 3a pag. 79, 123 III 246 consid. 4b pag. 252). Questo principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); una motivazione della sentenza impugnata talmente carente da impedire una corretta applicazione del diritto federale (art. 64 OG; DTF 122 III 26 consid. 4a/aa, 122 III 61 consid. 2c/bb, 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). Inoltre, sempre per chiara scelta del legislatore, con un ricorso per riforma non può essere fatta valere la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG; DTF 124 III 1 consid. 1b, 122 III 404 consid. 2 e rinvii): ciò significa che colui che volesse criticare come arbitraria la valutazione delle prove effettuata dall'ultima istanza cantonale deve inoltrare un ricorso di diritto pubblico. 
2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, la motivazione del ricorso deve indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate, ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II 745 consid. 3, con rinvii). 
3. 
3.1 La prima questione ancora litigiosa che il convenuto affronta con il presente rimedio di diritto riguarda l'attribuzione dell'autorità parentale sui figli D.________ ed E.________. 
3.2 In proposito, i giudici del Tribunale di appello - riprendendo essenzialmente la motivazione che aveva già spinto il Pretore ad affidare i figli alla madre - hanno in primo luogo respinto la richiesta del convenuto volta a far esperire una perizia sull'idoneità dei genitori all'affidamento, in quanto inutile. L'idoneità di entrambi i genitori era infatti già stata riconosciuta in occasione della precedente sentenza di separazione. Il convenuto, poi, non avrebbe messo in discussione l'idoneità della madre; né il fatto che il figlio maggiorenne C.________ abbia deciso nel frattempo di andare a vivere con il padre dimostrerebbe l'inidoneità della madre. Da ultimo, il Pretore avrebbe sentito i due figli minorenni, ossequiando dunque al precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC
3.3 Il convenuto non si esprime sul rifiuto dei giudici cantonali di assumere una perizia. In particolare, egli non si confronta minimamente con l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale il diniego della perizia risponderebbe ad un corretto apprezzamento anticipato di tale prova. Ora, limitandosi a lamentare le conseguenze per lui negative di tale omissione senza appellarsi (esplicitamente, ma neppure implicitamente) ad una di quelle eccezioni che permetterebbero al Tribunale federale di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto ritenuti dal Tribunale di appello, né pretendendo che tale omissione violi una qualsiasi norma di diritto federale sulle prove (supra, consid. 2.1), il convenuto propone un'argomentazione ben lungi dal soddisfare le esigenze poste dall'art. 55 cpv. 1 lit. c OG (supra, consid. 2.2). Il suo ricorso, al contrario, si appalesa essere in realtà un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata. Su questo punto, dunque, esso va dichiarato inammissibile. 
3.4 A proposito dell'affidamento del figlio E.________ alla madre, il Tribunale di appello - dopo aver nuovamente ribadito che entrambi i genitori parrebbero idonei ad occuparsi dei figli - ha precisato come il desiderio espresso dal figlio di andare a vivere col padre rappresenta, per chiara e costante giurisprudenza, soltanto uno dei criteri di cui il giudice deve tener conto, a condizione comunque che tale desiderio appaia come una decisione consolidata, ciò che invece il Pretore non ha ritenuto di poter ammettere. Alla luce delle audizioni effettuate, sarebbe al contrario apparso chiaro che il desiderio espresso da E.________ scaturisce piuttosto dalla volontà di sottrarsi alle domande della madre, dalle quali si sente infastidito, e dall'educazione più permissiva del padre, che gli lascia maggiore libertà. Il fatto che il figlio primogenito C.________, maggiorenne, abbia deciso di trasferirsi dal padre non significa automaticamente che ciò sia auspicabile anche per E.________, tanto più che tale soluzione implicherebbe per lui la separazione dalla sorella D.________. 
Il convenuto contesta che il figlio E.________ si trovi bene con la madre. Il Tribunale di appello ha tuttavia accertato, in termini vincolanti per il Tribunale federale, che il padre non ha mai affermato ciò nelle due sedi cantonali; atteso che il convenuto non contesta la fondatezza di tale accertamento nei termini previsti dalla legge (artt. 63 cpv. 2 e 64 OG; supra, consid. 2.1), la sua è una nuova allegazione di fatto, come tale inammissibile (supra, consid. 2.1). Abbondanzialmente, sia rilevato come egli non adduce alcun argomento a suffragio di tale sua affermazione, se non il desiderio espresso dal figlio. Tuttavia, anche a questo proposito egli non si confronta con l'argomentazione del Tribunale di appello, limitandosi piuttosto a richiamare il proprio allegato d'appello ed a criticare - definendola offensiva - l'opinione della Corte cantonale, secondo la quale il desiderio espresso da E.________ dimostrerebbe al più il suo attaccamento al fratello. Dello stesso tenore è la sua considerazione, secondo la quale un eventuale affidamento di E.________ al padre non rivoluzionerebbe la vita del figlio: anche qui, il convenuto non fa altro che contrapporre la propria alla valutazione delle prove operata dall'ultima istanza cantonale. Accontentandosi, in altre parole, di ribadire gli argomenti già proposti dinnanzi ai giudici cantonali e di riproporre la propria valutazione dei fatti, il convenuto argomenta nuovamente in termini che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 55 cpv. 1 lit. c OG (supra, consid. 2.2), ragione per cui anche su questo punto il ricorso si appalesa inammissibile. 
3.5 Quanto appena detto vale a fortiori in punto all'affidamento della figlia D.________. A prescindere dal fatto che il Tribunale di appello ha constatato come il convenuto non abbia allegato alcuna modifica delle circostanze di fatto per rapporto alla situazione vigente al momento della pronuncia della separazione tale da giustificare una modifica della decisione presa allora, e che la figlia comunque si oppone ad un suo affidamento al padre, le critiche mosse dal convenuto alla sentenza di appello sono talmente generiche da essere manifestamente irricevibili. 
4. 
4.1 Avanti al Tribunale federale, il convenuto ripropone la domanda di scioglimento delle comproprietà all'estero, con conseguente attribuzione a sé dei relativi fondi. 
4.2 A tal proposito, il Tribunale di appello ha ritenuto che il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti vigente fra i coniugi è stato liquidato dal Pretore già nel 1999, in occasione della prima sentenza di divorzio. Ribadisce comunque che il qui ricorrente non ha fornito alcun dato circa i beni in questione, non bastando il fatto che la moglie abbia dichiarato di aver visto atti relativi a quanto in discussione. Poiché in Ticino l'eventuale scioglimento di un regime matrimoniale non soggiace al regime inquisitorio, spettava al convenuto documentare le sue allegazioni, ciò che invece non è avvenuto. Da ultimo, la Corte cantonale ha evidenziato come la moglie si sia opposta a tale domanda; inoltre, la moglie avrebbe dovuto essere indennizzata d'ufficio - fatto impossibile in assenza di ogni e qualsiasi informazione sui fondi in discussione. 
4.3 Anche su questo punto, disattendendo manifestamente quanto stabilito dall'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, il convenuto non si confronta con l'argomentazione del Tribunale di appello, ma si limita a riproporre la propria interpretazione dei fatti - ad es. per quanto attiene l'opposizione della moglie, di cui contesta la validità senza far valere l'esistenza di quelle eccezioni che permetterebbero al Tribunale federale di chinarsi sul merito della censura (supra, consid. 2.1). 
 
Comunque, a prescindere dalla validità dell'opposizione della moglie, resta il fatto che il convenuto non ha apportato ai giudici cantonali quegli elementi di fatto che avrebbero permesso loro di esprimersi sul merito della sua richiesta: emerge dalla sentenza impugnata, in primo luogo, che neppure è nota la situazione geografica dei fondi, né si sa con precisione di che fondi si tratti e quale valore essi possano rappresentare. Il convenuto, poi, sembra nemmeno aver letto la sentenza impugnata, laddove è esposto il principio dell'indennizzazione d'ufficio del coniuge che rinuncia ad un bene in comproprietà in favore dell'altro coniuge - principio che non può essere ovviamente ossequiato senza alcun dato in proposito; in ogni caso, egli non si pronuncia in merito. Ancora una volta, pertanto, il ricorso si appalesa motivato in termini del tutto insufficienti, ed è inammissibile. 
5. 
5.1 Ultimo tema affrontato dal Tribunale di appello è quello dell'equa indennità chiesta dal marito in base all'art. 124 CC. Partendo dall'accertamento che la differenza del capitale d'uscita dalle rispettive istituzioni previdenziali dava un'eccedenza in favore della moglie pari a fr. 41'990.--, e che dunque al marito sarebbe spettata, in occasione del divorzio, un'indennità pari a fr. 20'995.--, il Pretore ha nondimeno rifiutato di stabilire un tale obbligo a carico della moglie, da un lato in considerazione dell'impossibilità della moglie di sopperire al mantenimento dei figli sulla scorta delle rendite riconosciutele, e dall'altro poiché il marito risulterebbe abile al lavoro e, dunque, in misura di integrare la propria previdenza. 
 
Il Tribunale di appello ha confermato la decisione di prima istanza, rammentando in primo luogo che l'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC esige, per una corretta commisurazione, una valutazione globale dell'intera situazione economica delle parti. Ha proseguito ribadendo la correttezza degli accertamenti del Pretore in merito alla situazione economica della moglie, già riesaminati in occasione della causa di separazione, come pure la natura della disoccupazione del convenuto, non forzata bensì da ricondursi alla sua inoperosità. Ha infine constatato come nulla provi che il padre sopperisca al mantenimento del figlio maggiorenne, come invece preteso. 
5.2 Anche su quest'ultima questione, il convenuto si limita a criticare in modo oltremodo generico la valutazione dei fatti operata dall'istanza inferiore, opponendovi la propria, e le conclusioni alle quali essa è giunta. Contesta, senza tuttavia nemmeno accennare ad una qualsiasi prova debitamente offerta e assunta, che la sua impossibilità di lavorare gli possa essere imputata, accusando in proposito il Tribunale di appello addirittura di non aver esitato a costruire "argomenti fondati sulla fantasia, anziché sulle risultanze del procedimento" pur di respingere l'appello. 
5.3 Il convenuto dimentica, ancora una volta, che questo Tribunale è vincolato all'accertamento dei fatti esposto nella sentenza impugnata, e che dunque non può far altro che accettare per vere sia l'impossibilità per la moglie di far fronte ai propri bisogni, sia le responsabilità del convenuto per la propria indigenza. 
5.4 Sulla scorta di questa base fattuale, la conclusione dell'istanza inferiore regge ad ogni critica. 
 
Il Tribunale federale ha appena avuto modo di confermare che qualora per uno o entrambi i coniugi si sia verificato un caso di previdenza, la spartizione di eventuali prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza si effettua esclusivamente in base all'art. 124 CC (sentenza 5C.66/2002, consid. 3.2.3 [destinata a pubblicazione]). Pertanto, non trova applicazione la schematica soluzione prevista all'art. 122 CC, ma va invece tenuta in considerazione la situazione economica delle parti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale (sentenza cit., consid. 3.4.1; DTF 127 III 433 consid. 3 pag. 439). Nulla osta a che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita, poi basandosi sulle effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza cit., eod. loc.; sentenza 5C.159/2002, consid. 2). 
 
Ciò premesso, ed alla luce dell'incontestabile valutazione delle circostanze di fatto operata dall'ultima istanza cantonale, la conclusione di rifiutare al convenuto ogni e qualsiasi indennità appare perfettamente in sintonia con il diritto federale. 
 
A ciò nulla muta il fatto che le condizioni economiche della moglie miglioreranno fra qualche anno, quando i figli affidatile avranno raggiunto la maggior età: questo fattore è stato infatti debitamente considerato dal Tribunale di appello, che lo ha ritenuto giustamente secondario per rapporto alla colposa inoperosità coltivata dal convenuto nel corso degli ultimi anni. Ne discende che anche ammettendo una futura evoluzione favorevole della situazione economica della moglie, tale evoluzione non giustificherebbe in nessun caso il riconoscimento della pretesa d'indennizzo avanzata dal qui ricorrente. 
6. 
In conclusione, il ricorso si appalesa in massima parte irricevibile, e per il rimanente, infondato. Gli oneri giudiziari vanno dunque posti a carico del convenuto, soccombente, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili all'attrice, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° settembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: