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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_1076/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 1° settembre 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
I._________, patrocinato dall'avv. Sonia Martello, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 30 ottobre 2009. 
 
Considerando 
che I._________ - cittadino italiano, nato nel 1974, coniugato con due figlie - ha lavorato quale operaio presso un'industria di generi alimentari a L.________ fino al dicembre 1996, 
 
che per le conseguenze di un'ernia discale L5-S1 con sindrome lombovertebrale e di un disturbo psichico (sindrome somatoforme da dolore persistente e sviluppo psicogeno), l'assicurato è stato ritenuto incapace al lavoro nella misura complessiva del 70 % (50 % per l'aspetto somatico e 50 % per quello psichiatrico) in attività sostitutive confacenti (referto del 13 maggio 2002 del Medizinisches Zentrum R.________) ed è stato posto al beneficio di una rendita intera, per un grado d'invalidità del 75 %, con rendite completive per la moglie e le figlie, a partire dal 1° dicembre 1997 (decisione 26 luglio 2002 dell'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone X.________), 
 
che dopo il rimpatrio in Italia nell'agosto 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), nel frattempo divenuto competente, l'11 maggio 2005 ha avviato una procedura di revisione del diritto alla rendita, 
 
che alla luce delle nuove risultanze mediche, il 23 febbraio 2006 l'UAI ha emanato un progetto di decisione, informando I._________ che avrebbe ridotto la rendita d'invalidità da intera a un quarto, per un grado d'invalidità del 45 %, 
 
che il 9 aprile 2006 l'interessato si è opposto e ha prodotto nuova documentazione medica, 
 
che il dott. R.________, medico dell'UAI, dopo avere riscontrato rilevanti differenze nelle conclusioni dei medici intervenuti, ha proposto di sottoporre l'assicurato a una perizia pluridisciplinare per poterne valutare il grado d'incapacità lavorativa in attività confacenti al suo stato valetudinario, 
 
che l'UAI - preso atto delle conclusioni della perizia medica pluridisciplinare del 25 ottobre 2006 esperita presso il Centro Y.________ e delle considerazioni del dott. R.________ facenti stato di una incapacità lavorativa residua del 40 % (per soli ragioni organiche) in attività sostitutive leggere confacenti allo stato di salute - ha ridotto a un quarto, per un grado di invalidità del 45 %, il diritto alla rendita dell'interessato con effetto dal 1° gennaio 2008 (decisione del 2 novembre 2007), 
 
che, patrocinato dall'avv. Sonia Martello, I._________ in data 22 novembre 2007 si è aggravato al Tribunale amministrativo federale invocando l'attribuzione di una rendita d'invalidità intera con un grado d'invalidità di almeno il 70 %, 
 
che, esperiti i propri accertamenti, per pronuncia 30 ottobre 2009 il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo a I._________ una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2008, per un grado d'invalidità del 54 %, 
che in particolare, pur considerando l'assicurato non più affetto, in misura invalidante, da disturbi psichici, i primi giudici hanno concluso per una incapacità lavorativa (di origine somatica) del 50 % in attività confacenti a decorrere dal mese di ottobre 2006, 
 
che I._________, sempre patrocinato dall'avv. Martello, è insorto al Tribunale federale, al quale ribadisce le richieste di prima istanza e allega nuova documentazione medica, 
 
che a motivazione del ricorso l'assicurato fa valere di essere affetto da gravi postumi derivanti dai molteplici interventi chirurgici interessanti il rachide che comportano un serio deficit funzionale del 70 % (come quantificato dal dott. A.________ nel certificato del 23 novembre 2007), e osserva che tale patologia si innesterebbe in un ben più complesso quadro patologico in cui la grave patologia psichiatrica, concorrente e coesistente, aggraverebbe ulteriormente il già precario quadro, 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
 
che oggetto del contendere è la riduzione, da intera a metà, del diritto alla rendita d'invalidità del ricorrente, 
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
 
che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto (105 cpv. 2 LTF) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
 
che la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento), 
 
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108), 
che a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ricordare che una revisione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole, non per contro già in caso di diverso apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti), 
{T 0/2}che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
 
che in una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti), 
 
che giova inoltre ribadire che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti), 
 
che, preliminarmente, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), 
che la memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395), 
 
che il ricorrente ha prodotto con il ricorso nuove relazioni mediche relative al suo stato di salute, 
che nella misura in cui sono posteriori alla resa del giudizio impugnato, questi nuovi documenti costituiscono inammissibili nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF), 
 
che dopo un attento confronto degli atti medici con il rapporto peritale del Centro Y.________, redatto dal dott. S.________, reumatologo, e dal dott. O.________, psichiatra, l'istanza precedente ha accertato - in maniera vincolante per questa Corte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - che, nonostante la persistenza di disturbi somatoformi dolorosi, in assenza soprattutto di una comorbidità psichica importante il ricorrente non è più affetto da disturbi psichici invalidanti, 
che per contro dal punto di vista somatico detta autorità l'ha ritenuto abile al lavoro nella misura di almeno il 50 % in attività confacenti, e ciò a decorrere come minimo da ottobre 2006, 
 
che l'autorità giudiziaria di primo grado - dopo aver evidenziato che l'anno per il raffronto dei redditi è il 2006 e non il 2004, come per contro reputato dall'UAI, e avere tenuto conto di un reddito senza invalidità, non contestato, di fr. 4'687.- al mese e di un salario da invalido di fr. 2'159.- (già comprendente le deduzioni del 5 % per le particolarità personali e professionali del caso e del 50 % per il tasso di incapacità lavorativa residua) - ha accertato un grado d'invalidità del 54 %, 
 
che l'affermazione ricorsuale secondo cui le patologie di cui è affetto non sarebbero mai migliorate, è in netto contrasto sia con la perizia medica particolareggiata (E213) dell'INPS del 16 settembre 2005 che con quella, completa, motivata e convincente del Centro Y.________, le quali non hanno riscontrato alcun disturbo psichico di natura invalidante, 
che infatti già la perizia medica particolareggiata dell'INPS riferiva di lievi note depressive reattive in soggetto con verosimile temperamento ciclotimico senza tuttavia rilevare disturbi psichiatrici evidenziabili e concludeva che l'assicurato era in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri a tempo parziale, 
 
che i diversi certificati medici allegati al ricorso al Tribunale amministrativo federale si limitano semplicemente a descrivere la nota patologia clinico-psichica di cui è affetto il ricorrente senza però in gran parte nemmeno descrivere le eventuali incidenze sulla sua capacità lavorativa, 
 
che le ulteriori attestazioni mediche trasmesse non si distanziano dalla nota affezione e non apportano alcun nuovo elemento decisivo per la valutazione dell'incapacità lavorativa, 
 
che pure l'attestazione 9 giugno 2008 del dott. P.________, del Centro Z._________, secondo cui I._________ presenterebbe un disturbo depressivo maggiore non è supportata da alcuna caratteristica sintomatologica psichica e nemmeno spiega se vi sarebbe un'incidenza sulla capacità lavorativa dell'interessato, 
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che consenta di concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
 
che le censure ricorsuali per il periodo entrante in linea di conto, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni già mosse innanzi il Tribunale amministrativo federale e sufficientemente trattate da quest'ultimo, si esauriscono in una inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria inferiore conformemente alla giurisprudenza in materia, 
 
che in ogni caso una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente, 
 
che il giudizio impugnato va dunque confermato, nel senso che a I._________ è ridotta, da intera a metà, la rendita d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2008, 
 
che le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente (66 cpv. 1 LTF), 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 1° settembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti