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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_419/2014  
   
   
 
 
Decreto del 1° settembre 2014 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
III Camera civile del Tribunale d'appello  
del Cantone Ticino,  
casella postale 45853, 6901 Lugano, 
opponente 
 
B.________, 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Raffaele Dadò, 
 
Oggetto 
legittimazione a rappresentare in giudizio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, facendosi rappresentare dall'associazione A.________, B.________ ha promosso innanzi alla Pretura di Locarno-Città una causa in materia di locazione contro C.________; 
che con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e negato la capacità di A.________ a rappresentare l'attrice; 
che con sentenza 28 maggio 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla A.________ contro il predetto giudizio pretorile; 
che il 3 luglio 2014 la A.________ è insorta al Tribunale federale; 
che il 17 luglio 2014 la A.________ ha chiesto al Tribunale federale di rinunciare ad esigere un anticipo per le spese giudiziarie presunte in virtù dell'art. 62 LTF e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il 5 agosto 2014 la Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente l'inesistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 62 LTF per rinunciare all'esazione di un anticipo per le spese giudiziarie e le ha chiesto di allegare e documentare entro il 25 agosto 2014 l'indigenza posta a fondamento della domanda di assistenza giudiziaria; 
che in tempo utile la ricorrente si è limitata a chiedere al Tribunale federale di riconsiderare la domanda fondata sull'art. 62 LTF, comunicando nel contempo di ritirare il ricorso in caso di risposta negativa; 
che la domanda di riconsiderazione va respinta, la ricorrente non avendo addotto alcun motivo idoneo a giustificare l'accoglimento di tale richiesta; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.   
La domanda di riconsiderazione è respinta. 
 
2.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, a B.________ e a C.________. 
 
Losanna, 1° settembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti