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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.218/2003 /bom 
 
Sentenza del 1° ottobre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________ Sagl, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa, viale Stazione 2, casella postale 1854, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6900 Lugano, 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (pronuncia del fallimento), 
 
ricorso di diritto pubblico del 3 giugno 2003 contro la sentenza emanata il 21 maggio 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In data 2 agosto 2002, la B.________ AG, ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di Lugano un precetto esecutivo contro A.________ Sagl, per l'importo di fr. 58'116.90. Contro il precetto esecutivo venne interposta tempestiva opposizione, in seguito ritirata da F.C.________, marito di C.C.________, gerente dell'escussa. Dopo notifica della comminatoria di fallimento, accogliendo la relativa istanza della creditrice procedente il Pretore di Lugano ha dichiarato, in data 9 gennaio 2003, il fallimento della ricorrente. La ricorrente ha allora dedotto in appello la sentenza di prima istanza, lamentando la nullità assoluta dell'atto di revoca dell'opposizione da parte di F.C.________, persona non legittimata a rappresentare la società. 
B. 
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame. Ha essenzialmente considerato che l'Ufficio esecuzione non poteva verificare la pretesa carente legittimazione di chi, con scritto 8 agosto 2002, aveva ritirato l'opposizione; pertanto, non si sarebbe in presenza di un caso di nullità assoluta. Inoltre, la ricorrente avrebbe potuto ricorrere all'autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento, cosa invece non avvenuta. 
C. 
Con il ricorso di diritto pubblico qui in discussione, la ricorrente ribadisce l'inefficacia del ritiro dell'opposizione da parte del marito della gerente, deducendone la nullità assoluta delle successive comminatoria e dichiarazione di fallimento. 
D. 
Con decreto 26 giugno 2003, il Presidente della II Corte civile ha conferito al gravame l'effetto sospensivo. 
 
Il Tribunale di appello ha rinunciato a presentare osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo come pure sul merito. La resistente ha invece postulato la reiezione del gravame. 
Diritto: 
 
1. 
La dichiarazione di fallimento pronunciata dal giudice rispettivamente dall'autorità giudiziaria superiore ex art. 174 cpv. 1 LEF può fare unicamente oggetto di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in applicazione dell'art. 84 cpv. 1 OG (DTF 118 III 4 consid. 1; giurisprudenza confermata in DTF 123 III 402, consid. 2 non pubblicato). Inoltrato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) dall'escussa, ossia da parte senz'altro legittimata (art. 88 OG), il ricorso appare di principio ammissibile. 
2. 
2.1 
A motivo del proprio ricorso, la ricorrente fa valere "la violazione dell'art. 9 della Costituzione Federale e segnatamente il diritto di essere trattato senza arbitrio dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello nell'apprezzamento delle prove e conseguente diniego di giustizia". 
2.2 
Il ricorso per arbitrio, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost., può avere per oggetto non solo l'apprezzamento delle prove, ma anche l'arbitraria applicazione della legge (v. ad esempio DTF 127 III 55 consid. 1b, 121 III 301 consid. 5). 
 
È dato arbitrio quando il giudizio impugnato è manifestamente insostenibile, in insanabile contraddizione con una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o ancora quando urta in modo stridente con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
2.3 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lit. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Non basta criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), così come non basta dimostrare che la soluzione proposta dal ricorrente sia almeno altrettanto valida (DTF 129 I 8 consid. 2.1, con rinvii): si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità inferiore non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Né basta, per ottemperare alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, che il ricorrente riproduca i fatti essenziali e menzioni semplicemente le norme che ritiene violate: egli deve, in aggiunta, anche spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). In altre parole, il ricorrente deve indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del diritto siano stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non siano stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Tutto ciò vale in particolare per allegati redatti da avvocati o altri patrocinatori, mentre che per ricorsi formulati da persone senza formazione giuridica il Tribunale federale si dimostra meno esigente (v. DTF 117 Ia 126 consid. 5d pag. 133, 116 II 745 consid. 2b pag. 748). 
 
Nella misura in cui non adempie questi requisiti, un ricorso di diritto pubblico è irricevibile. 
3. 
3.1 Nel caso di specie, il richiamo della ricorrente del divieto d'arbitrio nell'ambito dell'apprezzamento delle prove appare manifestamente infondato. Il Tribunale di appello, infatti, non ha assunto alcuna prova, né aveva necessità di farlo: esso ha infatti deciso semplicemente applicando allo stato di fatto allegato dalla ricorrente l'art. 22 LEF, ovvero soppesando se l'omessa verifica della carente legittimazione della persona che aveva proceduto al ritiro dell'opposizione potesse e dovesse essere considerata quale caso di nullità assoluta dei passi esecutivi intrapresi successivamente, rispondendo a tale quesito in termini negativi. Ne discende che la ricorrente doveva semmai censurare l'arbitraria applicazione del diritto esecutivo. L'indicazione errata della censura sottoposta a giudizio deve pertanto condurre all'inammissibilità del ricorso. 
3.2 
Va inoltre rilevato che la ricorrente non discute per nulla l'argomentazione dell'ultima istanza cantonale, limitandosi piuttosto a contrapporre all'opinione di essa la propria, in termini assolutamente apodittici ed acritici. Il ricorso si appalesa allora inammissibile non soltanto poiché fondato sull'errata censura, ma anche perché insufficientemente motivato. 
3.3 
Sia comunque rilevato, a titolo abbondanziale, che pure da un punto di vista sostanziale sarebbe risultato comunque assai arduo rendere plausibile che la motivazione offerta dal Tribunale di appello fosse insostenibile, come esatto dalla definizione di arbitrio. Non appare in particolare insostenibile l'affermare che la carente legittimazione della persona che ha ritirato l'opposizione fosse un fatto da far valere dall'escussa - ad esempio in occasione dell'emanazione della comminatoria di fallimento. 
4. 
In conclusione, il ricorso si appalesa irricevibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica, invece, di riconoscere alla resistente ripetibili per la sede federale (art. 159 cpv. 1 OG), essendosi essa limitata a presentare un breve scritto di osservazioni, redatto senza far capo ad un legale (DTF 113 Ib 353 consid. 6b pag. 356, 125 II 518 consid. 5b). 
 
Poiché al ricorso è stato conferito effetto sospensivo, il fallimento esplica i suoi effetti dalla data in cui è stata emanata la presente sentenza (DTF 118 III 37 consid. 2b). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Il fallimento della A.________ Sagl è dichiarato a far tempo dal 1° ottobre 2003 alle ore 11:00. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'opponente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano. 
Losanna, 1° ottobre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: