Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_131/2007 /biz 
 
Sentenza del 1° ottobre 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da: 
B.A.________, 
C.A.________, 
D.A.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Francesco Adami, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, 
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, 
viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, 
via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di indennità per titolo di espropriazione materiale, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da B.A.________, C.A.________ e D.A.________, è proprietaria di una collezione di reperti archeologici appartenuti a E.A.________ (1855-1934) e comproprietaria per un terzo, rispettivamente per un ventesimo, di altre due collezioni simili. 
B. 
Il 1° febbraio 1979 l'allora Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino ha iscritto queste collezioni nel catalogo dei monumenti storici. Questa iscrizione ha dato inizio a una procedura relativa a un'indennità per espropriazione materiale intentata dai proprietari che ha condotto alla sentenza del Tribunale federale del 23 dicembre 1987 (pubblicata in DTF 113 Ia 368). In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico dei predetti proprietari, questa Corte aveva infatti annullato una decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 30 giugno 1982, rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio. Aveva sostanzialmente ritenuto che l'obbligo di conservazione e il divieto assoluto di esportazione degli oggetti dal territorio cantonale imposti ai proprietari potevano di principio comportare restrizioni gravi della garanzia della proprietà, suscettibili di costituire un'espropriazione materiale. 
C. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, ripresa la procedura di primo grado, nell'ambito della quale è stata eseguita una perizia giudiziaria, con sentenza del 23 agosto 2000 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto ai proprietari un'indennità complessiva di fr. 58'411.-- oltre le ripetibili. 
D. 
Adito dalla Comunione ereditaria A.________, il Tribunale cantonale amministrativo, dopo avere a sua volta ordinato l'allestimento di una superperizia, ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 13 aprile 2007, annullando il giudizio del Tribunale di espropriazione e rinviandogli gli atti per una nuova decisione. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che il quesito di sapere se le collezioni archeologiche sono state effettivamente colpite da un'espropriazione materiale non era stato risolto in via definitiva dalla prima istanza, che non si era in particolare espressa sulle conseguenze derivanti dall'obbligo di conservazione degli oggetti e che non aveva stabilito l'eventuale indennità nel suo complesso, previo esperimento di tutti gli accertamenti necessari. 
E. 
La Comunione ereditaria A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico e con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo con entrambi i rimedi di annullarla. Con il primo rimedio chiede inoltre di riformarla nel senso di rinviare gli atti al Tribunale di espropriazione con indicazioni vincolanti riguardo all'ammontare dell'indennità per il divieto d'esportazione delle collezioni e di porre interamente a carico dello Stato la tassa di giustizia, le spese peritali e le ripetibili. 
F. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Tribunale di espropriazione non formula osservazioni. Lo Stato del Cantone Ticino postula invece la reiezione dei gravami. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 185 consid. 1). 
1.2 I ricorrenti presentano, qualora non fosse dato il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia di principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è pertanto inammissibile. 
1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), sotto i citati aspetti, è di massima ammissibile. 
1.4 
1.4.1 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). 
1.4.2 La sentenza della Corte cantonale, che annulla quella emanata dal Tribunale di espropriazione rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio, non pone fine alla procedura e non è quindi di natura finale giusta l'art. 90 LTF. Essa non costituisce nemmeno una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, suscettibile di essere contestata direttamente dinanzi al Tribunale federale sulla base di tale disposizione. Pur avendo accertato un'equivalenza tra il valore delle collezioni in Ticino e sul mercato internazionale, la Corte cantonale non si è infatti espressa in modo definitivo né sul principio dell'esistenza di un'espropriazione materiale né sulla questione dell'indennità. Su dette questioni, il Tribunale di espropriazione beneficia ancora di apprezzamento, dovendosi nuovamente pronunciare dopo l'esperimento di eventuali ulteriori accertamenti. In quanto decisione di rinvio, il giudizio impugnato costituisce pertanto una decisione incidentale che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (cfr. sentenza 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, consid. 4.2, destinata a pubblicazione in DTF 133 V xxx; sentenza 1C_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2; Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3889). 
1.4.3 In concreto, la sentenza impugnata non cagiona ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il Tribunale di espropriazione dovrà infatti emanare una nuova decisione, che potrà, se del caso, ancora essere contestata dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio dell'ultima istanza cantonale potrà a sua volta essere oggetto di un'impugnativa al Tribunale federale, nell'ambito della quale i ricorrenti potranno eventualmente riproporre le critiche sollevate in questa sede (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF). D'altra parte, un accoglimento del ricorso in questa fase della procedura non comporterebbe immediatamente una decisione finale che permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. In tali circostanze, poiché non è realizzata nessuna delle due condizioni alternative per impugnare direttamente una decisione pregiudiziale o incidentale, nemmeno il ricorso in materia di diritto pubblico può essere esaminato nel merito. 
2. 
Ne segue che pure il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
I ricorsi sono inammissibili. 
2. 
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, allo Stato del Cantone Ticino, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo. 
Losanna, 1° ottobre 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: