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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_435/2012 
 
Sentenza del 1° novembre 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Salvatore Pinoja, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, 
Sezione amministrativa immobiliare, 
via Canonico Ghiringhelli 19, casella postale 1066, 
6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
espropriazione formale, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
La A.________ SA, attiva nel ramo dell'estrazione e della lavorazione di inerti e del commercio di materiali da costruzione, è proprietaria del fondo part. xxx di X.________, situato in località Y.________, a confine con la strada cantonale. Sulla particella, di complessivi 2'989 m2, sorgono un'officina, una tettoia per gli autoveicoli e un edificio adibito a sala mensa, spogliatoio, uffici e deposito. Il fondo, escluso dalla zona edificabile del piano regolatore, è destinato da decenni all'attività dell'azienda, che allo scopo occupa pure le particelle contigue yyy e zzz, di proprietà di terzi. 
 
B. 
Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi concernenti la sistemazione della strada cantonale S501 Losone-Golino-Intragna, lo Stato del Cantone Ticino ha in particolare promosso l'espropriazione formale di una striscia di terreno di 190 m2 del fondo part. xxx, contigua alla strada, offrendo un'indennità di fr. 30.-- al m2. Per l'occupazione temporanea di ulteriori 12 m2 di terreno, l'espropriante ha offerto un'indennità di fr. 0.20 al m2 annui. La A.________ SA non ha condiviso l'ammontare dell'indennità proposta e il 23 aprile 2008 ha notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 330.-- al m2 per 189 m2 di terreno e di fr. 30.-- per la superficie rimanente, costituita da 1 m2 di canale. Ha inoltre chiesto il versamento di interessi del 5 % a partire dal 10 aprile 2008. Le parti hanno in seguito sottoscritto l'immissione in possesso del fondo a fare data dal 1° dicembre 2008. 
 
C. 
Con giudizio dell'8 ottobre 2009 il Tribunale di espropriazione ha statuito sull'indennità, confermando sostanzialmente l'offerta dell'espropriante. Ha quindi riconosciuto all'espropriata un indennizzo di fr. 30.-- al m2 per l'espropriazione formale di 190 m2 e di fr. 0.20 al m2 annui per l'occupazione temporanea di 12 m2, oltre interessi del 3.5 % dal 1° dicembre 2008. 
 
D. 
Adito dalla proprietaria, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso con sentenza del 2 agosto 2012. Ha nondimeno precisato il giudizio di primo grado riguardo al saggio d'interesse, applicando il tasso del 3.5 % dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, del 3 % dal 1° gennaio 2010 al 1° dicembre 2010 e del 2.75 % dal 2 dicembre 2010. 
 
E. 
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di riconoscerle un'indennità di fr. 330.-- al m2, ma in ogni caso non inferiore a fr. 117.-- al m2. In via subordinata, chiede di rinviare la causa all'istanza inferiore per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 19 LEspr/TI, dell'uguaglianza giuridica e l'accertamento errato dei fatti. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito definitivamente sull'indennità espropriativa. Il gravame adempie quindi i requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente, proprietaria del fondo oggetto della parziale espropriazione, è legittimata a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF
 
2. 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale possono essere prodotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata. 
La ricorrente produce in questa sede la documentazione relativa a una procedura edilizia avviata nel 2011 per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio esistente sul fondo interessato dal provvedimento espropriativo. Sostiene che la produzione di tali atti si giustificherebbe siccome la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto inedificabile la particella. In realtà, la precedente istanza ha riconosciuto che la proprietà, benché esterna alla zona edificabile, è edificata ed ha beneficiato tra il 1983 e il 2008 di cinque licenze edilizie per interventi limitati ed indispensabili all'esercizio dell'attività della ricorrente. Contrariamente all'opinione della ricorrente, i giudici cantonali non si sono quindi fondati su un'assoluta inedificabilità del fondo, ma hanno sostanzialmente rilevato che era stata autorizzata un'edificazione limitata. L'ammissibilità in questa sede dei documenti prodotti dalla ricorrente, che confermano peraltro la circostanza accertata dai giudici cantonali, appare quindi quantomeno dubbia sotto il profilo dell'art. 99 LTF. Visto l'esito del gravame, non occorre tuttavia esaminare oltre il quesito. 
 
3. 
3.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita, per non avere considerato il valore di stima del fondo, di fr. 60.-- al m2, senza spiegarne le ragioni. 
 
3.2 La precedente istanza ha puntualmente spiegato il criterio applicato per stabilire l'indennità e le ragioni per cui confermava l'importo riconosciuto nel giudizio di primo grado. Ha in particolare esposto le basi del metodo statistico-comparativo, indicando i fondi presi concretamente in considerazione per il confronto e il prezzo medio risultante dalle relative contrattazioni sul libero mercato. La Corte cantonale ha precisato che erano decisivi i valori di mercato, per cui né il valore di stima del fondo espropriato né quello di acquisto a suo tempo corrisposto dalla ricorrente erano determinanti. I precedenti giudici si sono pertanto pronunciati in modo circostanziato sui punti rilevanti per il giudizio, spiegando perché non si sono fondati sul valore di stima, rilevando in particolare ch'esso non influiva di regola sul prezzo stipulato nell'ambito di una libera contrattazione. La decisione impugnata è chiaramente comprensibile e rispetta le esigenze di motivazione dedotte dal diritto di essere sentito (cfr., su queste esigenze, DTF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii). 
 
4. 
4.1 La ricorrente critica l'applicazione del metodo statistico-comparativo, siccome lo stesso sarebbe in concreto basato su accertamenti errati, non avendo le autorità cantonali tenuto conto del prezzo di fr. 117.-- al m2 pagati a suo tempo per l'acquisto del fondo e del fatto che la proprietà è edificata ed utilizzata dalla ricorrente per l'esercizio della sua attività. Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale, sostiene che pur trattandosi in concreto di un terreno escluso dalla zona edificabile, occorrerebbe considerare la possibilità di continuare l'utilizzazione dell'impianto esistente, riconoscendo quindi un valore di mercato che si avvicina a quello di fondi situati in zona edificabile. Adduce che la particella interessata sarebbe ubicata in prossimità del comparto edificabile del Comune e che in occasione di una futura modifica pianificatoria dovrebbe esserle formalmente riconosciuta una destinazione edificabile. 
 
4.2 Con le argomentazioni ricorsuali, la ricorrente contesta genericamente il fatto che la Corte cantonale abbia valutato l'indennità espropriativa fondandosi su un confronto dei prezzi pagati per fondi fuori della zona edificabile. Non si esprime tuttavia con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con i considerandi nel giudizio impugnato, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni violerebbero il diritto o sarebbero fondati su accertamenti di fatto manifestamente in contrasto con gli atti o comunque insostenibili (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.1). La Corte cantonale ha invero riconosciuto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in determinate circostanze può giustificarsi di attribuire a terreni edificati situati fuori della zona edificabile un valore di mercato sostanzialmente superiore a quello agricolo e prossimo al valore venale di fondi ubicati in zona edificabile (cfr. DTF 119 Ib 366 consid. 3c). Ha tuttavia spiegato le ragioni per cui la superficie oggetto di esproprio nella fattispecie andava comunque valutata alla stregua di un terreno agricolo: si trattava infatti di un semplice scorporo di 190 m2, costituito da una striscia di terreno contiguo alla strada cantonale, ubicato all'esterno del muro di cinta del fondo e già da tempo utilizzato come marciapiede. L'intervento espropriativo non incideva poi minimamente sull'attività esistente e non comportava il sacrificio di indici, tanto più che l'espropriata non avrebbe comunque spostato il muro verso la strada allo scopo di aumentare la superficie disponibile, né avrebbe potuto ottenere un'autorizzazione in tal senso. La ricorrente non si confronta con questi accertamenti spiegando in che misura sarebbero arbitrari o svolti in violazione del diritto (cfr. art. 97 LTF). Essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e non permettono di ravvisare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale nella valutazione dell'indennità. Le argomentazioni ricorsuali si riferiscono in generale all'attuale utilizzazione del fondo, ma non tengono conto dei citati accertamenti relativi all'ubicazione e alle caratteristiche concrete della superficie oggetto dell'esproprio, nonché al fatto che l'intervento non tocca l'esercizio dell'attività aziendale. La ricorrente non spiega infatti conformemente alle citate esigenze per quali ragioni oggettive, nonostante gli esposti accertamenti, si imporrebbe di attribuire alla superficie di terreno inedificabile oggetto di esproprio il valore di un fondo edificabile. In tali circostanze, il gravame non deve essere esaminato oltre. 
 
5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° novembre 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni