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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1009/2013,  
 
2C_1012/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° novembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
2C_1009/2013  
Imposta cantonale 2011, 
 
2C_1012/2013  
Imposta federale diretta 2011, 
 
ricorso contro la sentenza emessa il 30 settembre 2013 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 30 settembre 2013 il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 20 marzo 2013 dall'Ufficio di tassazione di Bellinzona che confermava l'aggiunta, a quanto dichiarato dal contribuente, di un reddito da attività indipendente pari a fr. 46'155.-- e consistente in una provvigione concordata contrattualmente per una vendita immobiliare. Entro il termine impartito l'interessato non ha infatti provveduto a versare l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle spese processuali presunte. 
 
B.   
Il 29 ottobre 2013 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso, con cui chiede che sia il mandante a saldare quanto dovuto all'erario. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).  
 
1.2. Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_965/2013 del 24 ottobre 2013, consid. 2 e rinvii), è stato registrato sotto i riferimenti 2C_1009/2013 e 2C_1012/2013 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).  
 
1.3. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
2.   
Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Camera di diritto tributario per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura (cfr. su tale aspetto DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 seg). Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Sennonché nell'impugnativa il ricorrente si limita ad esporre la propria opinione, senza spiegare in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto processuale determinante. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3.   
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_1009/2013 e 2C_1012/2013 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo). 
 
Losanna, 1° novembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud