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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_782/2010 
 
Sentenza del 2 febbraio 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, L. Meyer, Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.________ e B.________ hanno contratto matrimonio il 26 maggio 2000. Lo sposo aveva già due figli di prime nozze, ora maggiorenni. Dalla nuova unione non è nata prole. Procuratore alle dipendenze della banca C.________, il marito è stato posto in pensione anticipata il 1° novembre 2001. La moglie ha lavorato fino al 1° marzo 2000 come assistente di cure. I coniugi si sono separati nel novembre del 2001. 
 
B. 
Con decisione 14 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il predetto matrimonio e ha condannato A.________ a versare a B.________ fr. 11'824.-- in liquidazione del regime matrimoniale e fr. 50'000.-- quale indennità adeguata secondo l'art. 124 CC. Il Giudice di prime cure ha invece respinto le pretese di B.________ inerenti il versamento di un contributo alimentare. 
 
C. 
Tale decisione è stata appellata da B.________ in merito alle conseguenze accessorie del divorzio. A.________ ha introdotto un appello adesivo. 
Con sentenza 1° ottobre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello principale di B.________, riformando la decisione pretorile nel senso di condannare l'ex marito a versare all'ex moglie un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC di fr. 139'871.-- ed un contributo alimentare mensile di fr. 1'310.-- fino al 2 marzo 2016 e di fr. 965.-- dal 3 marzo 2016 in poi. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello adesivo di A.________. 
 
D. 
Con ricorso in materia civile dell'8 novembre 2010 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo la riforma della sentenza cantonale del 1° ottobre 2010 nel senso che l'appello principale sia respinto e l'appello adesivo sia accolto, con la conseguenza che nessuna indennità secondo l'art. 124 CC e nessun contributo di mantenimento siano dovuti all'ex moglie. Subordinatamente (come emerge dai motivi), postula che sia concessa all'ex moglie un'indennità secondo l'art. 124 CC pari alla metà di fr. 52'109.-- ed un contributo alimentare "scalato nel tempo". Egli chiede inoltre che il giudizio della Corte cantonale sulle spese e sulle ripetibili di prima e seconda istanza sia modificato. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 124 e dell'art. 125 CC, nonché un arbitrario accertamento dei fatti. 
Con scritto 17 giugno 2011 la Corte cantonale comunica di non formulare osservazioni al ricorso, riconfermando le motivazioni e conclusioni della sua sentenza. B.________, con determinazione 8 luglio 2011, postula la reiezione del ricorso e la concessione del gratuito patrocinio in applicazione dell'art. 64 LTF. Con replica 1° settembre 2011 A.________ conferma le sue domande di giudizio. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, in quanto sono unicamente controversi aspetti pecuniari del divorzio. Atteso che il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto superato, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; v. art. 132 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile. 
 
1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova poi ricordare che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii). 
 
Poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). 
 
1.3 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
1.4 Non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Al riguardo spetta al ricorrente spiegare i motivi per cui si giustificherebbe l'inoltro di nuove prove (DTF 133 III 393 consid. 3). 
 
2. 
Litigiose rimangono in questa sede le questioni dell'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC (infra consid. 3), del contributo di mantenimento per l'ex moglie (infra consid. 4) e delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza (infra consid. 5). 
 
3. 
3.1 Giusta l'art. 124 cpv. 1 CC un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi. Il giudice deve stabilire decidendo secondo diritto ed equità (art. 4 CC) l'indennità adeguata ispirandosi al principio, scelto dal legislatore adottando l'art. 122 CC, di dividere a metà la prestazione di previdenza. Non trova pertanto applicazione la schematica soluzione prevista all'art. 122 CC, ma va invece tenuto conto della concreta situazione economica delle parti, segnatamente della loro situazione patrimoniale dopo la liquidazione del regime dei beni nonché degli altri elementi della loro situazione finanziaria dopo il divorzio. Il tribunale può procedere in due tappe. Nella prima determina l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio, rispettivamente al momento in cui è intervenuto il caso di previdenza, ed effettua un'ipotetica divisione a metà ai sensi dell'art. 122 CC. In un secondo passo adatta il risultato ottenuto dall'appena citata operazione ai concreti bisogni di previdenza delle parti (DTF 131 III 1 consid. 4.2 con rinvio). 
Nell'ambito della determinazione dell'indennità adeguata ex art. 124 CC, il giudice di prime cure deve procurarsi d'ufficio i documenti necessari all'accertamento del momento dell'insorgere del caso di previdenza e dell'ammontare della prestazione d'uscita; egli non è legato alle conclusioni concordi delle parti al riguardo. Per il resto - riservata una disposizione cantonale divergente (in vigore fino al 31 dicembre 2010, vale a dire prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [CPC; RS 272]) - vanno applicati i principi dispositivo ed attitatorio così come il divieto della reformatio in peius. Tali principi valgono per la procedura dinanzi all'istanza cantonale superiore (vecchi art. 138 e art. 139 CC in vigore fino al 31 dicembre 2010, ancora applicabili alla presente fattispecie) così come per quella dinanzi al Tribunale federale (art. 99 LTF; DTF 129 III 481 consid. 3.3; sentenze 5A_614/2007 del 2 maggio 2008 consid. 3.1; 5C.247/2005 del 10 febbraio 2006 consid. 3.2). 
 
3.2 La Corte cantonale ha constatato che l'ex marito (che era procuratore alle dipendenze della banca C.________) è stato posto in pensione anticipata il 1° novembre 2001. Per stabilire l'indennità ai sensi dell'art. 124 CC ha tenuto conto del fatto che la vita in comune dei coniugi è stata di breve durata (dal maggio 2000 al novembre 2001), che la sola prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio è quella dell'ex marito (la quale ammonta a fr. 279'742.--), che dopo il pensionamento dell'ex moglie l'ex marito continuerà a godere di un agio di fr. 5'360.-- mensili arrotondati (reddito fr. 8'985.--, fabbisogno minimo fr. 3'622.25), mentre l'ex moglie si ritroverà con un ammanco di fr. 1'430.-- mensili arrotondati (reddito fr. 1'420.--, fabbisogno minimo fr. 2'850.--). Considerati i bisogni di previdenza dell'ex moglie, la Corte cantonale ha pertanto giudicato che appare equo attenersi al principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita e riconoscerle il diritto ad un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC sulla base della prestazione acquisita dall'ex marito in costanza di matrimonio, onde una spettanza di fr. 139'871.-- (pari alla metà di fr. 279'742.--). 
3.3 
3.3.1 Il ricorrente considera che i Giudici cantonali siano incorsi in un manifesto errore nell'apprezzamento dei fatti valutando che il suo avere di vecchiaia maturato in costanza di matrimonio sia pari a fr. 279'742.--, essendo evidente che con il suo salario non gli era possibile accumulare, in un anno e cinque mesi (dal 26 maggio 2000 al 1° novembre 2001), un simile capitale di previdenza. Egli produce un documento di D.________SA del 5 novembre 2010 giusta il quale tale importo sarebbe invece pari a fr. 52'109.--. Sostiene di non aver segnalato in precedenza tale errore ritenuto che il Pretore non ha utilizzato la cifra asseritamente errata per il calcolo dell'indennità ex art. 124 CC e di poter pertanto allegare il nuovo documento in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF
3.3.2 Per determinare la prestazione di previdenza professionale accumulata dall'ex marito durante il matrimonio la Corte cantonale si è riferita all'importo accertato dal Pretore sulla base di uno scritto di D.________SA del 24 maggio 2006 contenente una tabella sull'evoluzione dell'avere di vecchiaia del ricorrente. L'importo di fr. 279'742.-- corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia dell'ex marito al 1° novembre 2001 (giorno del pensionamento anticipato) pari a fr. 1'164'786.-- e l'avere di vecchiaia alla fine del periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2001 (il matrimonio è stato contratto il 26 maggio 2000) pari a fr. 885'044.--. 
 
Il ricorrente avrebbe potuto contestare questa tabella già dinanzi al Giudice di prime cure ed anche in seguito nelle sue osservazioni all'appello dell'ex moglie, ciò che non ha fatto. In tali circostanze egli non può pretendere che la produzione del certificato di D.________SA del 5 novembre 2010 dinanzi al Tribunale federale trae origine dalla decisione impugnata; tale documento costituisce una prova nuova inammissibile in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.4). 
 
Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), visto l'ampio potere discrezionale riconosciuto alle autorità cantonali, il Tribunale federale si mostra prudente ed ammette una violazione del divieto dell'arbitrio unicamente qualora il giudice non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza serio motivo, infine se, sulla base degli elementi fattuali raccolti, il giudice cantonale ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF, incombe al ricorrente dimostrare, mediante un'argomentazione chiara e dettagliata, la realizzazione di tali condizioni (supra consid. 1.2 e 1.3; DTF 134 I 263 consid. 3.1). 
La censura del ricorrente, il quale nemmeno prende posizione sulla tabella allegata allo scritto del 24 maggio 2006 di D.________SA ma si limita in sostanza ad affermare che sia evidente che non gli era possibile accumulare un simile capitale di previdenza, è in larga misura appellatoria e potrebbe pertanto venir dichiarata inammissibile già per carente motivazione. Nel merito, comunque, essa è manifestamente infondata. Dalla predetta tabella emerge infatti che sul conto di previdenza del ricorrente è stato versato, in data 1° agosto 2001, un premio unico pari a fr. 224'788.--. Ora, in applicazione dei principi dispositivo e attitatorio (supra consid. 3.1 in fine) incombeva al ricorrente contestare tale versamento, rispettivamente allegare e dimostrare che il premio unico era stato finanziato con beni propri e che andava così dedotto dalla sua prestazione d'uscita (v. art. 22 cpv. 3 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LFLP; RS 831.42], applicabile su rinvio dell'art. 122 CC; per determinare l'indennità adeguata ex art. 124 CC il giudice deve infatti dapprima effettuare un'ipotetica divisione a metà ai sensi dell'art. 122 CC, supra consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 128/05 del 25 luglio 2006 consid. 4.3). Come già precisato, il ricorrente non ha però mai preso posizione al riguardo. In queste condizioni non era perciò insostenibile ritenere che in un anno e cinque mesi l'ex marito avesse accumulato una prestazione di previdenza professionale pari a fr. 279'742.--. La censura di arbitrario accertamento dei fatti non può pertanto trovare accoglimento. 
3.4 
3.4.1 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 124 CC prendendo in considerazione unicamente il criterio relativo alla situazione patrimoniale delle parti dopo il pensionamento e trascurando di considerare altri fattori, tra i quali la breve durata del matrimonio, l'età dei coniugi, il loro stato di salute, la rispettiva situazione patrimoniale e previdenziale prima del matrimonio, nonché il suo desiderio di lasciare dei risparmi ai due figli di prime nozze. I Giudici cantonali avrebbero in tal modo attribuito un'indennità manifestamente iniqua a fronte di un matrimonio durato meno di un anno e mezzo e di una precaria situazione economica dell'ex moglie, con i relativi ammanchi previdenziali, dovuta esclusivamente alle di lei negligenze (sposatasi a 48 anni con il ricorrente ella avrebbe già alle spalle una situazione di averi previdenziali in ammanco avendo accumulato prima del matrimonio solo fr. 59'903.50, ed avrebbe inoltre deciso di smettere di lavorare un mese prima di sposarsi e sino alla pronunzia del divorzio non si sarebbe attivata né per cercare un posto di lavoro né per curare i suoi asseriti problemi di salute). 
3.4.2 Quando un tribunale cantonale decide secondo l'equità (come nell'ambito della determinazione dell'indennità adeguata ex art. 124 CC; supra consid. 3.1), il Tribunale federale esamina con riserbo l'apprezzamento esercitato dall'ultima istanza cantonale ed interviene unicamente se i giudici cantonali si sono senza motivo scostati dai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, qualora essi abbiano considerato aspetti senza pertinenza o - al contrario - omesso di considerare circostanze rilevanti o, ancora, se la decisione impugnata conduce ad un risultato manifestamente ingiusto o ad un'ineguaglianza scioccante (DTF 132 III 249 consid. 3.5 con rinvii; 130 III 504 consid. 4.1 con rinvii). 
 
Un'indennità è "adeguata" ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC quando prende in considerazione la durata del matrimonio, i differenti bisogni dei coniugi a seguito della loro età e delle loro situazioni economiche con riguardo alla previdenza (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 115 n. 233.433.1). In concreto, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte cantonale si è basata su tali criteri per giungere alla conclusione che l'ex moglie ha diritto alla metà della prestazione previdenziale dell'ex marito maturata in costanza di matrimonio. Quo al criterio della durata del matrimonio, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che per determinare l'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC va tenuta in considerazione l'intera durata del matrimonio e che il periodo della separazione non va dedotto (DTF 133 III 401 consid. 3.2). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non va pertanto tenuto conto della durata della vita in comune, ma del periodo dal 26 maggio 2000 (conclusione del matrimonio) al 14 febbraio 2007 (pronunzia del divorzio). Inoltre, le circostanze economiche anteriori al matrimonio (v. supra consid. 3.1), il comportamento dei coniugi durante il matrimonio ed il desiderio di lasciare dei risparmi ai figli di prime nozze (in ogni modo già maggiorenni) sono fattori che non hanno alcuna rilevanza in questo contesto e la Corte cantonale non era pertanto tenuta a prenderli in considerazione. 
 
Ne segue che, ricordato il potere di apprezzamento che compete ai giudici cantonali nell'ambito dell'art. 124 CC, non vi è stata violazione del diritto federale. 
3.5 
3.5.1 Il ricorrente considera poi che costituirebbe un manifesto abuso di diritto far sopportare le lacune previdenziali dell'ex moglie all'ex marito, lo scopo dell'art. 124 CC essendo quello di attribuire un'indennità a titolo di compensazione (per esempio per rimediare alla situazione in cui si viene a trovare il coniuge che non ha potuto provvedere ad accantonare averi di vecchiaia perché si è occupato della famiglia senza poter svolgere un'attività lucrativa) e non di bisogno. Postula pertanto che sia ordinata la soppressione del versamento di un'indennità secondo l'art. 124 CC all'ex moglie. 
3.5.2 Giusta l'art. 123 cpv. 2 CC il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Tale norma deve pure essere considerata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 124 CC, sebbene essa si riferisca direttamente solo alla divisione della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF 129 III 481 consid. 3.3). Pure il divieto dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) dovrà essere considerato quale motivo di rifiuto (DTF 135 III 153 consid. 6.1 con rinvio; sentenze 5A_147/2011 del 24 agosto 2011 consid. 6.1.2; 5A_648/2009 dell'8 febbraio 2010 consid. 4.1, in FamPra.ch 2010 pag. 439). Quest'ultima circostanza viene presa in considerazione soltanto con riserbo da parte del Tribunale federale (DTF 136 III 449 consid. 4.5.1 con rinvii; sentenze 5A_147/2011 del 24 agosto 2011 consid. 6.1.2; 5A_648/2009 dell'8 febbraio 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 pag. 439). 
Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. L'aggettivo "manifesto" utilizzato nel testo di legge evidenzia che l'abuso di diritto va ammesso restrittivamente. Casi tipici sono l'assenza di un qualsiasi interesse all'esercizio di un proprio diritto, l'utilizzo di un istituto giuridico in modo contrario al suo scopo, una manifesta sproporzione degli interessi in gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 135 III 162 consid. 3.3.1 con rinvii). 
 
L'avere di previdenza professionale maturato durante il matrimonio è destinato a coprire i bisogni di previdenza di entrambi i coniugi in maniera uguale (ragione per la quale il legislatore ha previsto che in caso di divorzio tale importo debba essere diviso in linea di principio a metà; v. art. 122 CC; DTF 135 III 153 consid. 6.1), l'indennità dell'art. 124 CC non costituisce pertanto un contributo di mantenimento, ma rappresenta i diritti di un coniuge sugli averi di previdenza accumulati in pendenza di matrimonio (sentenza 5C.247/2005 del 10 febbraio 2006 consid. 4.5.4). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il diritto alla compensazione delle prestazioni d'uscita, quale conseguenza della comunione di destini legata al matrimonio, non dipende da come i coniugi si sono ripartiti i compiti durante il matrimonio o dalla prova di uno svantaggio previdenziale causato dal matrimonio (DTF 136 III 449 consid. 4.3; sentenza 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 pag. 384). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale non ha pertanto utilizzato l'art. 124 CC in modo contrario al suo scopo: non ha in effetti fissato una sorta di contributo di mantenimento, ma si è limitata a confermare il diritto dell'ex moglie sugli averi di previdenza accumulati dall'ex marito durante il matrimonio giustificandone la divisione a metà in virtù dei suoi bisogni previdenziali. 
 
Va inoltre evidenziato che un comportamento contrario al diritto matrimoniale ed i motivi che hanno condotto al divorzio non giustificano in linea di principio l'ammissione di un manifesto abuso di diritto (DTF 133 III 497 consid. 5.2; sentenza 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008 pag. 384). Peraltro, allorquando il ricorrente afferma che l'ex moglie avrebbe smesso di lavorare un mese prima di sposarsi "per una sua decisione di comodo", egli si fonda in ogni modo su un fatto che non è stato accertato dall'autorità inferiore (supra consid. 1.3). 
 
In tali circostanze non si ravvisa alcun abuso di diritto. La richiesta del ricorrente di sopprimere il versamento di un'indennità secondo l'art. 124 CC all'ex moglie va pertanto respinta. 
3.6 
3.6.1 A titolo subordinato il ricorrente postula che all'ex moglie venga attribuita solo la metà dell'importo di fr. 52'109.-- conformemente al certificato di D.________SA del 5 novembre 2010. 
3.6.2 Pure tale conclusione subordinata va respinta, in quanto si fonda su un mezzo di prova sulla cui inammissibilità già si è detto in precedenza (supra consid. 3.3.2). 
 
4. 
4.1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma realizza due principi: da un lato, quello dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, provvedere da sé ai suoi bisogni e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune non solo le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio, ma anche gli svantaggi causati dall'unione coniugale che impediscono ad un coniuge di provvedere al suo mantenimento. Il principio, l'importo e la durata del contributo di mantenimento vanno fissati in funzione degli elementi enumerati in modo non esaustivo all'art. 125 cpv. 2 CC (DTF 137 III 102 consid. 4.1.1 con rinvio). Giusta la giurisprudenza un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore degli alimenti ("lebensprägend"), in questo caso il creditore richiedente ha in linea di principio il diritto di conservare il tenore di vita condotto durante la comunione domestica. In caso contrario, fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge prima di sposarsi (DTF 135 III 59 consid. 4.1; 135 III 158 consid. 4.3). Se il matrimonio è durato almeno dieci anni - periodo che va calcolato fino alla data della separazione dei coniugi - oppure se, indipendentemente dalla durata del matrimonio, i coniugi hanno dei figli comuni, si parte dal presupposto che vi è stata un'influenza concreta (DTF 137 III 102 consid. 4.1.2 con rinvii). 
 
Giusta l'art. 125 cpv. 2 n. 4 CC la salute dei coniugi è un elemento del quale tenere conto per determinare se un contributo di mantenimento è dovuto. Il fatto che ragioni di salute impediscano ad un coniuge di riprendere - in tutto o in parte - un'attività lucrativa non giustifica di per sé soltanto l'erogazione di un contributo di mantenimento. Con il matrimonio deve essersi creata anche una posizione meritevole di tutela ("Vertrauensposition") che dopo il divorzio non può andare disattesa, come nel caso di matrimoni che hanno avuto un'influenza concreta sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente ("lebensprägend"). Per altri tipi di matrimoni, invece, la solidarietà post-matrimoniale entra in linea di conto solo qualora la malattia sia stata causata dal matrimonio ("ehebedingt"; sentenze 5C.169/2006 del 13 settembre 2006 consid. 2.6, in FamPra.ch 2007 pag. 146 ed in Pra 2007 n. 68 pag. 453; 5A_288/2008 del 27 agosto 2008 consid. 4.3). 
 
Il Tribunale federale non è tenuto a verificare d'ufficio il calcolo del contributo di mantenimento, ma esamina in linea di principio unicamente le censure invocate, a condizione che queste ultime siano motivate in modo sufficiente (sentenza 5A_690/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.3 con rinvio). 
 
4.2 La Corte cantonale ha accertato che la vita in comune dei coniugi è durata meno di cinque anni e che l'ex moglie avrebbe pertanto unicamente il diritto di essere reintegrata nel tenore di vita avuto prima di sposarsi. Ha poi constatato che quest'ultima ha chiesto unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo (pari a fr. 2'850.-- mensili arrotondati) e che l'ex marito non ha preteso che il tenore di vita prima del matrimonio fosse inferiore a tale cifra. I Giudici cantonali hanno in seguito esaminato la possibilità per l'ex moglie (la quale al momento in cui l'ex marito ha promosso azione di divorzio aveva 52 anni ma che fino al 1° marzo 2000 aveva lavorato come assistente di cure in una casa per anziani) di finanziare tale fabbisogno con risorse proprie: fondandosi sulla perizia psichiatrica del 22 marzo 2004 commissionata nella procedura a tutela dell'unione coniugale dal Pretore del distretto di Leventina, nonché sul parere del 24 marzo 2005 e sulla testimonianza del 15 marzo 2006 rilasciati dal medesimo perito nella causa di divorzio, essi sono giunti alla conclusione che l'ex moglie non era in grado di riprendere un'attività lucrativa per motivi di salute e che questo stato di salute andava ricondotto al fallimento del matrimonio, facendo pertanto entrare in linea di conto la solidarietà post-matrimoniale. La Corte cantonale ha tuttavia imputato all'ex moglie l'ammontare ipotetico di una rendita intera d'invalidità pari a fr. 1'189.-- mensili, nonché fr. 350.-- mensili arrotondati quale reddito della sostanza, fissando pertanto il suo reddito mensile fino al pensionamento a fr. 1'540.--. Constatando che l'ex marito, il cui reddito mensile ammonta a fr. 8'985.-- ed il fabbisogno minimo mensile a fr. 3'622.25 (di cui interessi ipotecari fr. 823.10 e imposte fr. 806.25), è ampiamente in grado di versare l'importo di fr. 1'310.-- mensili necessario all'ex moglie per far fronte al suo fabbisogno minimo, i Giudici cantonali hanno fissato un contributo di mantenimento corrispondente a tale importo fino al di lei pensionamento (2 marzo 2016). Hanno inoltre assegnato all'ex moglie un contributo alimentare pari a fr. 965.-- mensili dal 3 marzo 2016 in poi, tenuto conto del fatto che dopo il pensionamento ella potrà prelevare dalla sostanza fr. 695.-- mensili, ma che non potrà recuperare la sua indipendenza economica. 
4.3 
4.3.1 Il ricorrente considera che la Corte cantonale abbia violato l'art. 125 CC applicando ingiustificatamente il principio della solidarietà post-matrimoniale a scapito di quello dell'indipendenza dei coniugi dopo il divorzio. Egli contesta l'esistenza di un nesso di causalità tra i problemi di salute dell'ex moglie ed il matrimonio ed afferma che tali problemi non siano da ricondurre al fallimento del matrimonio, bensì a dei pregressi disturbi della personalità di cui soffre l'ex moglie. Considera che la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui vi sarebbe un nesso causale poggia su una valutazione arbitraria delle prove e che non si può dimostrare con grado altamente verosimile che l'ex moglie, al momento della sentenza di primo grado, fosse ancora totalmente inabile al lavoro. Sostiene a tal proposito che la perizia del 22 marzo 2004 sia inutilizzabile perché troppo datata rispetto alla decisione del Pretore del 14 febbraio 2007 e che il complemento peritale del 24 marzo 2005 e la testimonianza del 15 marzo 2006 non abbiano alcun valore probatorio in quanto non costituiscono perizie ma unicamente dichiarazioni di parte. La Corte cantonale avrebbe pertanto dovuto far allestire d'ufficio una nuova perizia per aggiornare gli elementi probatori. 
 
4.3.2 Il matrimonio delle parti non ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria dell'ex moglie, quest'ultima avrebbe perciò unicamente il diritto di essere reintegrata nel tenore di vita avuto prima di sposarsi. Tuttavia, come osservato dalla Corte cantonale, il principio della solidarietà post-matrimoniale entra in linea di conto poiché la malattia dell'ex moglie è stata causata dal matrimonio, creando una posizione meritevole di tutela (supra consid. 4.1). 
 
Tale nesso di causalità è stato accertato sulla base di una perizia del 22 marzo 2004, giusta la quale l'ex moglie soffre di una "sindrome ansioso-depressiva persistente nel quadro di un complesso disturbo della personalità", affezione da "ricondurre al conflitto di coppia". Giova rilevare che se l'autorità cantonale ritiene la perizia concludente e ne fa proprio il risultato, il Tribunale federale accoglie una censura di apprezzamento arbitrario unicamente se il perito non ha risposto ai quesiti postigli, se le sue conclusioni sono contraddittorie e se in altro modo la perizia è affetta da vizi talmente evidenti e riconoscibili che anche senza conoscenze specifiche il giudice non poteva ignorarli. Non spetta al Tribunale federale esaminare se tutte le asserzioni peritali sono esenti da arbitrio: il suo compito si limita piuttosto a esaminare se l'autorità cantonale poteva aderire, senza incorrere nell'arbitrio, alle conclusioni della perizia (sentenza 4A_365/2011 del 13 settembre 2011 consid. 3.2 con rinvii). Nella fattispecie il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico che i problemi di salute dell'ex moglie non siano da ricondurre al matrimonio, bensì ai suoi pregressi disturbi della personalità. In tal modo egli sostituisce unicamente il suo apprezzamento a quello del perito, senza però dimostrare che la perizia sia affetta da quei vizi che permettono l'accoglimento di una censura d'arbitrio. 
 
Il perito ha confermato il contenuto della perizia in un parere del 24 marzo 2005, allegato dall'ex moglie nella causa di divorzio, ed anche nel corso di una testimonianza del 15 marzo 2006. In tali circostanze, non si può considerare che la perizia sia troppo datata rispetto alla sentenza di primo grado (pronunciata il 14 febbraio 2007) e che la Corte cantonale avrebbe dovuto farne allestire una più recente. Peraltro, limitandosi a sostenere che il menzionato parere e la menzionata testimonianza non avrebbero alcun valore probatorio in quanto non costituiscono perizie ma unicamente dichiarazioni di parte, il ricorrente si limita ad esporre il suo punto di vista in termini appellatori e non dimostra che i Giudici cantonali siano incorsi in un arbitrario accertamento delle prove (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2, 1.3 e 3.3.2). La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica ricorsuale. 
 
4.4 
4.4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver sufficientemente tenuto conto del fatto che l'ex moglie non abbia voluto farsi curare in modo appropriato: oltre ad imputarle una rendita ipotetica d'invalidità, i Giudici cantonali avrebbero dovuto sopprimere il diritto al mantenimento. In via subordinata, chiede che all'ex moglie sia riconosciuto un contributo alimentare "scalato nel tempo", per il periodo massimo in cui ella avrebbe dovuto raggiungere la propria indipendenza economica. 
4.4.2 La Corte cantonale ha accertato che l'ex moglie non era in grado di riprendere un'attività lucrativa per motivi di salute e nel calcolo del contributo di mantenimento ha già rettamente tenuto conto di un reddito ipotetico pari ad una rendita intera d'invalidità. In queste circostanze non si vede come le si possa imputare un reddito ipotetico superiore. Giova in ogni modo rilevare che non è stato accertato che l'ex moglie si sia voluta deliberatamente sottrarre alle cure mediche e che tali cure le permetterebbero di recuperare, anche solo parzialmente, la capacità lavorativa. La censura, in larga misura appellatoria, va respinta. 
4.5 
4.5.1 Il ricorrente contesta infine il calcolo del suo fabbisogno minimo. Sostiene che, sulla base della documentazione fiscale prodotta, egli deve far fronte a circa fr. 2'000.-- mensili per le imposte e non a soli fr. 806.25. Considera inoltre che gli interessi ipotecari vadano fissati a fr. 1'500.-- mensili e non a soli fr. 823.10. Per la determinazione del contributo alimentare, la Corte cantonale non avrebbe inoltre tenuto conto dei costi futuri legati alla sua malattia (morbo di Parkinson). 
4.5.2 Come già evidenziato, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento dei fatti in genere incombe al ricorrente dimostrare, mediante un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore sarebbe caduta nell'arbitrio (supra consid. 1.2, 1.3 e 3.3.2). In concreto, invece, il ricorrente si limita in larga misura ad opporre le sue cifre a quelle determinate dai Giudici cantonali, senza peraltro suffragare le sue affermazioni con un preciso riferimento agli atti di causa, e non soddisfa pertanto i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli, inoltre, non tenta nemmeno di sostenere che, tenendo conto di spese maggiori per le imposte e gli interessi ipotecari e dei futuri costi dovuti alla sua malattia, non sarebbe più in grado di far fronte al versamento del contributo di mantenimento fissato nella sentenza impugnata (secondo gli accertamenti dei Giudici cantonali egli gode infatti di un'eccedenza pari a fr. 5'360.-- mensili arrotondati) e che pertanto l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3). La censura si rivela inammissibile. 
 
5. 
5.1 La Corte cantonale ha posto le spese di giustizia di prima istanza a carico per due terzi dell'ex marito e per il resto a carico dell'ex moglie, e ha condannato l'ex marito a versare fr. 2'500.-- per ripetibili ridotte. Con riferimento alla sua procedura ha accollato le spese dell'appello presentato dall'ex moglie per un terzo a carico di quest'ultima e per il resto a carico dell'ex marito e ha condannato l'ex marito a rifondere ripetibili ridotte, e ha posto a carico dell'ex marito le spese e le ripetibili dell'appello adesivo da lui introdotto. 
 
5.2 Il ricorrente postula la modifica della ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza, facendo segnatamente valere che già la ripartizione del Pretore era errata poiché non teneva conto dell'effettivo grado di soccombenza dell'ex moglie. 
 
5.3 La sentenza impugnata va integralmente confermata, non si giustifica pertanto modificare il giudizio pronunciato dall'autorità inferiore quo alle spese e alle ripetibili di prima e seconda istanza. In merito alla richiesta di modificare le spese e le ripetibili relative alla procedura dinanzi al Pretore, giova rilevare che la Corte cantonale non ha, in ogni modo, semplicemente adattato il calcolo già effettuato dal Giudice di prime cure, ma ha ricalcolato il grado di soccombenza dell'ex moglie considerato l'esito del giudizio di secondo grado. 
 
6. 
Da quanto precede risulta che il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente è divenuta priva d'oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 2 febbraio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini